Docenti assunti da GPS sostegno 22/23 esclusi da mobilità ma cosa succede se nella scuola si perde il posto che occupano?

Docenti assunti da GPS sostegno 22/23 esclusi da mobilità ma cosa succede se nella scuola si perde il posto che occupano?

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Cosa accade in caso di contrazione di organico nella scuola in cui è stato assunto un docente da GPS prima fascia sostegno a.s. 2022/23? Dove e come viene immesso in ruolo l’interessato?

Prima di rispondere al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo come si articola la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno a.s. 2022/23, finalizzata al ruolo.

Assunzioni I fascia GPS 2022/23

La procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno a.s. 2022/23, di cui all’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022  [che ha prorogato per l’a.s. 2022/23 la procedura di assunzione da GPS prima fascia, prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) per l’a.s. 2021/22, limitandola ai soli posti di sostegno], si articola nelle seguenti fasi (come leggiamo anche nel DM 188/2022, attuativo della predetta legge):

  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23 (effettuata);
  • svolgimento, nel corso dell’anno a tempo determinato (2022/23), del percorso annuale di formazione iniziale e prova (in corso di svolgimento);
  • svolgimento prova disciplinare, previo superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova (da effettuare);
  • assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo nella medesima scuola in cui è stato svolto il servizio a tempo determinato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2022/23), previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare (da effettuare).

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Quesito

Questo il quesito della nostra lettrice:

Sono stata immessa quest’anno da prima fascia sostegno GPS. Nella scuola, dove sto svolgendo l’anno di prova, so già di essere una perdente posto, causa carenza di iscrizioni alunni. Cosa ne sarà di me visto che la prova disciplinare si svolgerà a fine luglio e non risultiamo (essendo a t.d.) nelle graduatorie interne di istituto definite dal DS?  In quale scuola/comune sarò assunta?

Premettiamo che la nostra lettrice terminerà il periodo di prova nella scuola in cui sta svolgendo servizio e, superato il predetto periodo, sosterrà la prova disciplinare, superata la quale sarà assunta a tempo indeterminato. La lettrice, evidenziamolo, non può considerarsi perdente posto, poiché non è ancora entrata a far parte dell’organico dell’autonomia della scuola (con conseguente titolarità), in quanto sta svolgendo servizio nella stessa con contratto a tempo determinato. Conseguentemente, non essendo a tempo indeterminato e quindi perdente posto, la lettrice non può presentare domanda di mobilità. Ciò anche perché nel prossimo CCNI non dovrebbe più esserci, come concordato da Ministero e OOSS, la disposizione per cui i docenti neoassunti possono acquisire la titolarità (possibilità questa riconosciuta lo scorso anno scolastico agli assunti da GPS prima fascia), presentando domanda di trasferimento.

La scuola/sede di immissione e conferma in ruolo (e quindi di titolarità) sarà assegnata alla nostra lettrice in provincia, tra le disponibilità (posti vacanti) presenti. Così, d’altra parte, è  previsto nell’annullato CCNI 2022/25, art. 6/8 (come sarà certamente previsto nel prossimo contratto):

In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

In armonia con quanto sopra riportato, in riferimento alle disponibilità, l’articolo 8/2 del summenzionato contratto così prevede (sempre per gli assunti da GPS prima fascia a.s. 2021/22):

d) Dalle predette disponibilità vanno detratti:

– per l’a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale
contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2021/22 il personale docente
assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legge
n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;

Il CCNI 2022/25, dunque, ha previsto (come sarà sicuramente previsto anche nel prossimo CCNI) la possibilità che il posto, su cui è avvenuta un’assunzione a tempo determinato da GPS, potesse perdersi, disponendo di conseguenza (come sopra riportato) la detrazione dei posti a livello di singola scuola  o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico.

Quanto alle modalità con cui verrà assegnata la scuola dall’USR/ATP di riferimento, attendiamo le relative indicazioni ministeriali. Quanto alla tempistica,  invece, dovrebbe essere la stessa di quella prevista, per i succitati docenti assunti da GPS I fascia a.s. 2021/22, dal sopra riportato art. 6/8 del CCNI 2022/25:

In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

L’assegnazione suddetta, dunque, avverrà dopo le operazioni di mobilità e prima delle assunzioni in ruolo a.s. 2023/24.

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