I docenti assunti da GPS sostegno a.s. 2022/23, che hanno accettato una nuova assunzione a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Nell’anno scolastico 2022/2023, ho ricevuto dalle GPS incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo, posto sostegno primaria, e ho sostenuto e superato il periodo di formazione e prova, nonché la prova disciplinare finale. Nel mese di agosto, ho accettato il ruolo, posto comune primaria, dalla graduatoria di merito del concorso ordinario. Quindi, ho firmato il contratto a tempo indeterminato il 01/09/2023. Chiedo, gentilmente, se è previsto il vincolo triennale per la mobilità territoriale, in quanto risulto neo immessa nell’anno scolastico 2023/2024 o viene meno tale vincolo, dal momento che ho superato l’anno di prova nell’anno scolastico 2022/2023. In attesa, porgo cordiali saluti.
Rispondiamo alla nostra lettrice che, ai sensi della normativa vigente, il fatto di aver svolto l’anno di prova non esonera dal vincolo triennale. Pertanto, la nostra lettrice, essendo stata assunta in ruolo nell’a.s. 2023/24 con decorrenza 01/09/2023 (lo stesso anno scolastico, in cui sarebbe dovuta entrare di ruolo dalla procedura prevista per gli assunta da GPS a.s. 202/23), è soggetta al vincolo triennale. Avendo superato l’anno di prova potrà accettare, già dall’a.s. 2023/24, eventuali supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro ordine o grado di istruzione. Inoltre, durante i tre anni di blocco è possibile presentare, ricorrendone i previsti motivi, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità. Sottolineiamo che il blocco potrebbe essere superato grazie alle disposizioni di cui all’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, quando la stessa entrerà in vigore (se ne attende la firma definitiva). Illustriamo di seguito cosa dice la normativa.
Vincolo neoassunti
Così detta l’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023):
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso; d
- durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Il vincolo in questione, come accennato nella risposta al quesito, dovrebbe essere attenuato dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva affinché diventi vigente), in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:
- per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere;
- al personale di cui all’articolo 21 della legge 104/92.
Conclusioni
In conclusione, stando alla normativa vigente, la nostra lettrice:
- è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, essendo assunta in ruolo dal 01/09/2023;
- durante i tre anni di vincolo, può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 (per quest’anno, per un ordine o grado di istruzione diverso da quello di titolarità; dal prossimo anno, anche per una diversa tipologia di posto del medesimo grado di titolarità, quindi anche su sostegno nella scuola primaria);
- potrà presentare domanda di mobilità, stando alla disposizione di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27;
- non sarebbe stata soggetta al vincolo triennale, nel caso in cui avesse mantenuto il ruolo da GPS sostegno, in quanto avrebbe avuto come decorrenza giuridica il 01/09/2022 (o comunque nell’a.s. 2022/23), mentre il vincolo decorre per gli assunti dal 2023/24;
- potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria (oltre che di utilizzazione) anche interprovinciale e di mobilità, se rientra in una delle categorie indicate dalla succitata Ipotesi, ossia se ha figli minori di 12, se assiste un soggetto con grave disabilità ovvero se la stessa sia titolare dei benefici di cui all’art. 21 della legge 104/92.
Riguardo all’ultimo punto, forniremo indicazioni più precise quando le disposizioni dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 saranno declinate nei CCNI sulla mobilità: annuale (assegnazione provvisoria/utilizzazione) e territoriale/professionale (trasferimenti e passaggi).
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