I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia a.s. 2022/23 possono ripetere l’anno di prova in una scuola diversa da quella di assunzione?
Prima di rispondere al quesito posto in redazione da un nostro lettore, ricordiamo l’articolazione della procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno prima fascia 2022/23, nonché cosa prevede la normativa di riferimento.
Assunzioni GPS 2022/23
La procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia sostegno è stata prevista dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023 la procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia, già prevista per l’a.s. 2021/22 dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2022), limitandola ai soli posti di sostegno.
La procedura, come si legge nel DM 188/2022 (che disciplina la procedura medesima), si articola nelle seguenti fasi:
- assunzione a tempo determinato nel 2022/23 (avvenuta a settembre 2022);
- svolgimento percorso annuale di formazione iniziale e prova (in corso);
- svolgimento prova disciplinare, previo superamento del suddetto periodo di prova (da effettuarsi);
- assunzione a tempo indeterminato (da effettuarsi), a decorrere dal 1° settembre 2022, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio;
- conferma in ruolo (da effettuarsi).
Precisiamo che:
- la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova;
- è possibile rinviare il succitato percorso per giustificati motivi normativamente previsti;
- il giudizio negativo nella prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura con conseguente impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).
Precisiamo, inoltre, che l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato è avvenuta su un posto vacante e disponibili, ove l’aspirante in questione sarà assunto in ruolo, come si legge nell’articolo 6/3 del succitato DM 188/2022:
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2022, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Vorrei sapere, per favore, se bisogna ripetere l’anno di prova nella stessa scuola nel caso di valutazione negativa dell’anno di prova da parte del Dirigente scolastico, oppure e è possibile ripeterlo in un’altra scuola. Sono stato assunto da GPS 1° fascia sostegno nel 2022, quindi il mio contratto scade il 31 agosto 2023.
Nella normativa di riferimento, ossia il DM 188/2022, non è contemplata la possibilità di svolgere l’anno di prova presso un’istituzione scolastica diversa da quella in cui si è ottenuto l’incarico finalizzato al ruolo. La scuola assegnata, infatti, sarà quella di immissione e conferma in ruolo. A ciò aggiungasi che l’assunzione è avvenuta su un posto vacante e disponibile destinato all’assunzione a tempo indeterminato dell’interessato, per cui non è possibile cambiare scuola di assunzione e svolgere in altra istituzione scolastica l’anno di prova, anche perché gli ulteriori posti destinati alle assunzioni da GPS prima fascia sono stati occupati da altri aspiranti. Pertanto, rispondiamo al nostro lettore che dovrà ripetere l’anno di prova nella medesima scuola di assunzione nell’a.s. 2022/23.
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