Le pubbliche amministrazioni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, ivi compreso il personale scolastico. Interessati e condizioni.
Nota pensionamenti
Il MI, con nota n. 31924 dell’8 settembre u.s., ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione del DM n. 238/2022, che reca disposizioni per i pensionamenti del personale scolastico dal 1° settembre 2023.
Nella nota, tra le alte cose, si indica che il personale personale docente, educativo e ATA interessato (e i dirigenti scolastici), ai fini del pensionamento, deve presentare due distinte istanze:
- domanda di cessazione dal servizio [si presenta entro il 21 ottobre 2022 (i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023), tramite Istanze Online, da parte di coloro i quali sono in possesso dei previsti requisiti per accedere ad una delle diverse tipologie di pensionamento: Vecchia, Anticipata, Opzione donna, Quota 100 e Quota 102];
- domanda di pensione [si presenta all’Inps in modalità telematica (online), anche tramite l’assistenza gratuita del Patronato, ovvero tramite Contact Center Integrato, almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico (in modo da aver liquidata la pensione dal 1° settembre 2023].
Nella medesima succitata nota si forniscono indicazioni in merito all’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da parte dell’amministrazione scolastica.
Risoluzione unilaterale
Chi riguarda
L’amministrazione scolastica, come si legge nella nota sopra citata, può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale docente, educativo e ATA nonché con i dirigenti scolastici che, entro il 31 agosto 2023:
- abbiano maturato un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini
Quando
La facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può essere esercitata con un preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2023.
Condizioni
Ai fini della risoluzione in esame, si legge nella nota n. 31924/2022, è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.
Si può, dunque, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in caso l’interessato (in possesso della suddetta anzianità contributiva) appartenga a posto, classe di concorso ovvero profilo professionale in esubero sia provinciale che nazionale.
Mancata risoluzione unilaterale
Nel caso in cui l’amministrazione non proceda alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il dipendente in possesso dei suddetti requisiti:
- è collocato a riposo d’ufficio, qualora compia 65 anni d’età entro il 31 agosto 2023;
- può andare in pensione (o meglio chiedere la cessazione dal servizio) solo a domanda, qualora compia 65 anni d’età dopo il 31/08/2023 ed entro il 31/12/2023.
, 2022-09-26 12:49:00, Le pubbliche amministrazioni possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, ivi compreso il personale scolastico. Interessati e condizioni.
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