I docenti neo immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, saranno cancellati da tutte le graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato, oltre ad essere soggetti al blocco triennale. Assunti da GPS 2023/24 ed eventuale successiva proposta di immissione in ruolo da GM.
Assunzioni GPS 2023/24
Anche per il 2023/24, ai sensi del DL 44/2023, le immissioni in ruolo ordinarie, call veloce compresa, sono seguite, in caso residuino posti di sostegno, da una procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno, finalizzata al ruolo.
Come apprendiamo anche dal DM n. 119/2023, previsto dal citato DL n. 44/2023 e disciplinante la procedura in esame, questa si articola nelle seguenti fasi:
- assunzioni, per il solo a.s. 2023/24, dalle GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, qualora residuino posti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo (da GaE e GM, nonché tramite Call Veloce); le assunzioni saranno effettuate a tempo determinato (al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento eventuale Call veloce qualora, a seguito dello scorrimento delle GPS e degli elenchi aggiuntivi suddetti, residuino ancora posti vacanti e disponibili; in base alla Call veloce gli interessati potranno presentare istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti;
- svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019; la negativa valutazione ovvero il rinvio (per motivi normativamente previsti) del predetto anno comportano la reiterazione dello stesso;
- svolgimento, oltre a quanto previsto per l’anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest’ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici); il giudizio negativo relativo alla predetta lezione comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
- superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Evidenziamo che:
- non possono partecipare alla procedura coloro i quali siano inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (tali aspiranti potranno partecipare alla procedura, solo quando avverrà il riconoscimento del titolo e solo se, nell’a.s. 2023/24 o meglio all’atto dello svolgimento della medesima procedura, si trovino in posizione utile);
- per partecipare alla procedura gli aspiranti hanno presentano istanza nell’ambito della procedura dell’assegnazione delle supplenze, compilando le relative sezioni dell’istanza, tra il 17 e il 31 luglio 2023.
Cancellazione graduatorie
Quanto alla cancellazione da tutte le graduatorie di assunzione (a tempo determinato e indeterminato) dopo il superamento dell’anno di prova, la stessa è prevista dall’art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal decreto PA (ossia dal decreto 44/2023), così dispone:
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Ai docenti di tutti i gradi di istruzione immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24, dunque, si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, del D.lgs. 59/2017, che così prevede (riportiamo solo la prima parte del citato comma, in quanto la seconda riguarda il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione):
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Il docente che supera l’anno di prova, quindi, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui è inserito. Non vengono citate esplicitamente le GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS o forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità, sebbene ciò non sia possibile prima di aver svolto l’anno di prova, in quanto il MIM nel DM 138/2023 ha disposto che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato)? Sarà compito del Ministero dissipare tale dubbi.
Quanto alla tempistica, la cancellazione dovrebbe avvenire insieme alla conferma in ruolo, come si evince dal tenore letterale della norma (superato l’anno di prova, il docente è cancellato dalle graduatorie e confermato in ruolo). Inoltre, considerato che la conferma in ruolo avviene per l’a.s. successivo a quello in cui si è svolto l’anno di prova, anche la predetta cancellazione dovrebbe avvenire o primo che inizi medesimo anno scolastico oppure nel corso del medesimo. Usiamo il condizionale, in attesa di eventuali e opportuni chiarimenti ministeriali in materia.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente di scuola secondaria superiore. Ho concluso da poco il TFA sostegno e conseguito l’abilitazione sulla materia, superando il concorso ordinario. Avendo una buona posizione nelle due graduatorie, chiedo conferma del fatto che l’immissione in ruolo sul sostegno (solo per l’a.s. 23/24?) comporta la decadenza da tutte le altre graduatorie.
Nello specifico: se accetto il ruolo sul sostegno, che fine fa la mia abilitazione sulla materia? Non avrò più la possibilità di accedere al ruolo sulla disciplina?
Il lettore, come riferisce nel quesito, potrebbe entrare di ruolo nel 2023/24 e gli confermiamo che sarà sottoposto alla disposizione relativa alla cancellazione dalle graduatorie e al vincolo triennale (disposizione che decorre per tutti gli immessi in ruolo proprio dal 2023/24).
Precisiamo che la procedura di assunzione dalle GM si svolgerà prima di quella relativa alle assunzioni da GPS prima fascia sostegno (quest’ultima, infatti, segue la procedura riguardante le immissioni in ruolo ordinarie e precede quella riguardante l’assegnazione delle supplenze; l’istanza si presenta nell’ambito di quest’ultima procedura). Pertanto, qualora gli spetti e sia interessato all’immissione in ruolo da GM su posto comune, il problema non si porrebbe. Viceversa, qualora nel 2023/24 non fosse individuato per il ruolo da GM e, al contrario, fosse individuato da GPS prima fascia sostegno, il problema si presenterebbe nell’a.s. 2024/25. In tal caso, come detto sopra, una volta superato l’anno di prova e confermato in ruolo (per l’a.s. 2024/25, con decorrenza 2023/24), il lettore sarà cancellato o nel corso dell’a.s. 2024/25, per cui potrebbe partecipare alle assunzioni da GM, oppure prima che inizi il predetto anno per cui non potrebbe più essere assunto dalle GM (abbiamo usato il condizione perché, come suddetto, riguardo alla tempistica sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale; a proposito ricordiamo che, a suo tempo, riguardo all’applicazione della disciplina previgente, il MIM con nota del 26/05/2022 , aveva fornito indicazioni secondo cui la cancellazione suddetta andava fatta nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo).
Riguardo all’abilitazione, una volta conseguita, la stessa non si “perde” e il lettore, qualora entrasse di ruolo su sostegno, potrebbe sfruttarla per chiedere trasferimento (dal quesito sembra che abilitazione e specializzazione siano nel medesimo grado di istruzione; se trattasi di gradi diversi, allora, dovrebbe chiedere un passaggio di ruolo) da posto di sostegno a posto comune, dopo aver superato il vincolo di permanenza quinquennale su tale tipo di posto.
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
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