Docenti che frequentano il TFA sostegno: Permessi diritto allo studio e buona organizzazione. Come conciliare studio e lavoro

Docenti che frequentano il TFA sostegno: Permessi diritto allo studio e buona organizzazione. Come conciliare studio e lavoro

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Un docente della scuola secondaria di secondo grado ci chiede delucidazioni in merito alla possibilità di poter frequentare il TFA presso l’università di altra provincia usufruendo del diritto allo studio senza per tale motivo riscontrare problematiche in riferimento ad eventuali sovrapposizioni con il suo orario di lavoro. La Legge lo tutela? Dipende dalla Commissione orario e/o dal Dirigente scolastico del suo istituto? Il tempo di viaggio tra la scuola e l’università rientra nelle ore di permesso? Chiarimenti.

Domanda per diritto allo studio anno solare 2023 – Informazioni generali

  • la scadenza ministeriale è il 15 novembre, anche se di solito qualche USR anticipa
  • è bene fare riferimento al sito dell’Ufficio Scolastico di riferimento
  • gli Uffici Scolastici pubblicano il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio per l’a.s. 2022/23
  • il personale presenta la domanda nell’istituzione scolastica in cui è in servizio entro il 15 novembre. L’anno di riferimento è solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (questa è la misura massima, da rapportare al numero di ore di servizio e in caso alla tipologia di contratto, se ad es. termina il 30 giugno).

Chi può presentare la domanda?

  • personale docente ed educativo
  • personale Ata
  • personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato [con intero orario di cattedra o part time] che determinato [con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale]

Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.

A chi presentare la domanda?

Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio.

La scuola la inoltrerà al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il personale impegnato in più istituti la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.

N.B . Oltre alla normativa nazionale bisogna fare riferimento ai Contratti integrativi regionali che possono presentare delle diversità nelle modalità di fruizione.

Come si determina il contingente dei beneficiari?

In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente [tra tutti coloro che presentano la domanda] il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico [l’arrotondamento è previsto all’unità superiore]. Gli uffici scolastici pubblicano, di norma entro il 15 ottobre, il numero massimo di permessi concedibili per ogni settore e ordine di scuola. Qualora rimangono posti scoperti in un ordine di scuola i posti assegnati possono passare ad un altro. La pubblicazione del numero dei posti garantisce la trasparenza dell’operazione

Decorrenza dei permessi : dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

E’ possibile utilizzare i permessi prima del 1° gennaio 2023?

La fruizione dei permessi è per anno solare.

Tuttavia alcuni Uffici Scolastici hanno prontamente riaperto i termini per l’attribuzione di permessi per il diritto allo studio per il personale già impegnato nelle lezioni del TFA sostegno nel periodo settembre – dicembre 2022. Si consiglia quindi di consultare gli Uffici Scolastici.

Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?

  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.

Per tutte le altre informazioni sul Diritto allo studio 2023 clicca qui sotto:

Permessi diritto allo studio 150 ore docenti e ATA: 15 novembre scade per TFA sostegno, corsi e tirocinio, lauree. Come si presenta la domanda [GUIDA] – Orizzonte Scuola Notizie

Risposta al quesito

Come già specificato sopra, è importante conoscere non soltanto la normativa a livello nazionale ma anche i contratti integrativi regionali che disciplinano i “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario”.

Per quanto riguardo la regione Toscana è in vigore il Contratto integrativo diritto allo studio.pdf.

All’articolo 8 troviamo quanto segue:

“L’atto di concessione dei permessi retribuiti è emanato dal Dirigente scolastico, […] per la frequenza dei corsi, tirocini, sostenimento esami e tesi di laurea”

“Il tempo necessario per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso, tirocinio o in cui si deve sostenere l’esame o la tesi viene conteggiato ai fini del computo dei permessi retribuiti goduti”

“Il personale che usufruisce del diritto allo studio deve con congruo anticipo [di norma almeno 5 giorni prima della fruizione] comunicare al Dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa”

All’articolo 10 troviamo quanto segue:

“[…] Per quanto riguarda la sostituzione dei docenti che usufruiscono delle ore di permesso per diritto allo studio, sarà cura del Dirigente scolastico individuare prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riassetto dell’orario, etc.) nel rispetto delle norme previste in materia di orario di lavoro”

Conclusioni

Deve esserci una proficua collaborazione di natura organizzativa tra le parti: il docente che usufruisce del diritto allo studio e il Dirigente scolastico, docente delegato e/o commissione preposta alla formulazione dell’orario. L’insegnante deve comunicare il calendario degli impegni con largo anticipo, il Dirigente deve adottare le idonee misure organizzative. L’orario d’altronde può essere modificato in corso d’anno per venire incontro alle esigenze dei docenti. Quindi, con garbo e gentilezza, bisogna che gli insegnanti spieghino al Capo di istituto che non hanno a disposizione il teletrasporto e di conseguenza occorre preventivare il tempo necessario del viaggio dal luogo di lavoro all’università e viceversa; e tutto ciò senza contare i minuti in maniera draconiana anche perché ne vale della sicurezza del docente che per eccessiva fretta si ritroverebbe costretto ad andare troppo spedito pur di arrivare in orario. E ciò non deve accadere.

Come sempre deve essere il buon senso a prevalere, rigorosamente nel rispetto delle norme. L’azione amministrativa, d’altronde, deve fondarsi sul principio di ragionevolezza in modo da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali da parte del Dirigente scolastico, a favore di una razionalità operativa che consenta al docente di lavorare con la massima serenità e professionalità. Anche l’articolo 97 della nostra Costituzione viene incontro a tutto ciò: “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione“.

Permessi diritto allo studio 150 ore docenti e ATA anno solare 2023: scadenza domande 15 novembre. GUIDA – Orizzonte Scuola Notizie

Permessi diritto allo studio (150 ore) per partecipare al Tfa Sostegno: in Piemonte si riaprono le domande anno 2022 – Orizzonte Scuola Notizie

Permessi diritto allo studio 150 ore docenti e ATA: 15 novembre scade per TFA sostegno, corsi e tirocinio, lauree. Come si presenta la domanda [GUIDA] – Orizzonte Scuola Notizie

, 2022-10-09 09:25:00, Un docente della scuola secondaria di secondo grado ci chiede delucidazioni in merito alla possibilità di poter frequentare il TFA presso l’università di altra provincia usufruendo del diritto allo studio senza per tale motivo riscontrare problematiche in riferimento ad eventuali sovrapposizioni con il suo orario di lavoro. La Legge lo tutela? Dipende dalla Commissione orario e/o dal Dirigente scolastico del suo istituto? Il tempo di viaggio tra la scuola e l’università rientra nelle ore di permesso? Chiarimenti.
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