Ci sono docenti che non interrogano mai ed assegnano soltanto prove scritte anche per la Teoria che generalmente viene esplicata dagli studenti durante le medesime interrogazioni orali. Quali sono le modalità di valutazione degli studenti all’interno delle Istituzioni scolastiche? Quante le verifiche che i docenti debbono effettuare per ogni periodo didattico, trimestre o quadrimestre? Quali le disposizioni normative sui criteri di valutazione? Esiste un numero di verifiche scritte o orali, da svolgersi obbligatoriamente? Lecito che un Professore non interroghi mai, assegnando esclusivamente verifiche scritte? Tutte le riposte.
Una docente scrive alla nostra redazione per esporci un dubbio: un insegnante può assegnare ai propri alunni solo verifiche scritte sostituendo quelle orali? Ad esempio un professore di Fisica non interroga mai assegnando esercizi pratici in corrispondenza dello scritto e verifiche similmente scritte sulla Teoria. Ciò è legittimo?
Valutazione – Definizione
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i processi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi:
- acquisizione e trasmissione dei contenuti disciplinari – sapere
- capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti – saper fare
- capacità di interagire e tradurre le conoscenze e abilità in comportamenti da adottare nella vita di tutti i giorni – saper essere
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”. [Art. 1 del D.Lgs n. 62/2017]
Valutazione formativa e sommativa
La valutazione formativa mira a definire ciò che è stato appreso, ciò che lo studente “possiede” e come migliorare. In questo processo, l’alunno è considerato protagonista attivo poiché individua e riconosce chiaramente cosa sta acquisendo, i progressi compiuti, come applicare le sue conoscenze e come migliorare.
La valutazione sommativa ha la funzione di verificare i diversi livelli di abilità, conoscenze e competenze raggiunti; consente, con un voto o giudizio conclusivo, di analizzare gli esiti del percorso di formazione e di fare un bilancio complessivo delle conoscenze e delle abilità acquisite al termine di un processo formativo. In altre parole, la valutazione sommativa è la sintesi di tante valutazioni formative in itinere.
Criteri di valutazione – Vengono fissati dai Dipartimenti disciplinari quindi dal Collegio docenti
La valutazione all’interno della singola istituzione scolastica deve essere coerente:
- con il piano triennale dell’offerta formativa [PTOF];
- con la personalizzazione dei percorsi di apprendimento in base ai tempi di comprensione degli studenti;
- con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.
Il numero e le tipologie di verifiche e valutazioni cui sottoporre gli studenti rientrano nell’ambito dei “Criteri di Valutazione” fissati dalle Istituzioni scolastiche, nello specifico dal Collegio docenti. Articolazioni di quest’ultimo sono i Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari i quali stabiliscono, per ogni disciplina, i suddetti criteri – ed annesse griglie di valutazione -, concordati tra i vari docenti componenti. Spetta ai Consigli di classe e ai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, la valutazione periodica e finale degli alunni in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.
Normativa di riferimento – Criteri di Valutazione
Riproponiamo alcune disposizioni normative che evidenziano come l’organo collegiale dei docenti – di cui il Dirigente scolastico è presidente – sia l’artefice della fissazione dei criteri di cui sopra.
T.U. n. 297/94, art. 7 comma 2 lett. a)
“Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto […]”
D.P.R. n. 275/99
In base all’autonomia didattica già conferita alle istituzioni scolastiche dal DPR 275/99, è affidata proprio alle autonome valutazioni delle scuole, da inserire nel PTOF, la deliberazione dei criteri e dei modelli da adottare per la valutazione intermedia e finale.
O.M. n 134/2000, art. 2
“I collegi dei docenti, cui compete di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, deliberano, ai fini della scansione periodica della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del periodo delle lezioni […]”
D.P.R. n. 122/2009, art. 1 comma 5
“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)”
DLgs 62/2017, art 1 comma 2
“La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
Regio Decreto n. 653/1925 ancora vigente
“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.”
La Legge non dispone un numero esatto di verifiche per quadrimestre – Non ci sono più soltanto verifiche scritte, orali o insegnamenti con unica prova.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009 non contiene indicazioni in tal senso come riscontrabile all’articolo 1 comma 4:
“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa.”
Resta però inteso, come specificato dal MIUR nella circolare ministeriale n. 89/2012, che:
“[…] il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”.
È utile ricordare quanto previsto dalla Circolare n.18/2011 sulla “Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011/12”
“…la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione.
Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.
Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.”
Conclusioni
Tornando alla domanda iniziale del nostro lettore:
“Un insegnante può assegnare ai propri alunni solo verifiche scritte sostituendo quelle orali”?
In teoria sì, se nulla viene declinato in tal senso nel documento contenente i “criteri di valutazione ed il numero minimo/tipologie di verifiche da effettuare nel corso di ciascun trimestre/quadrimestre“, il Docente può esercitare pienamente il suo diritto alla Libertà di insegnamento ed annessa autonomia professionale riportando per iscritto naturalmente il tutto nei documenti di programmazione e progettazione didattica a livello di consiglio di classe e/o singolarmente.
É possibile trovare anche le seguenti diciture nei Criteri di Valutazione definiti dal Collegio:
“Parte delle verifiche orali può essere svolta sotto forma di test o relazione scritta, secondo le necessità didattiche ravvisate dal docente.”
“É possibile effettuare, a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica, verifiche orali o scritte”
Se invece i dipartimenti disciplinari dovessero specificare nel dettaglio, per ogni materia, il numero di verifiche scritte, orali, o anche compiti di realtà utili all’accertamento delle competenze trasversali/europee, allora il Docente deve attenersi a quanto stabilito dai medesimi Dipartimenti/Collegio.
A seguire una tabella all’interno dei Criteri di Valutazione di una Istituzione scolastica con la declinazione nel dettaglio del numero e tipologie di verifica alle quali il singolo docente deve attenersi:
Numero di verifiche per quadrimestre, prove scritte per disciplina “solo” orale, voto unico. Verso gli scrutini di metà anno scolastico – Orizzonte Scuola Notizie
La valutazione e il valore del voto attribuito: il ruolo di docenti, genitori, alunni e dirigente scolastico. Scarica modello protocollo valutazione – Orizzonte Scuola Notizie
, 2022-10-01 12:54:00, Ci sono docenti che non interrogano mai ed assegnano soltanto prove scritte anche per la Teoria che generalmente viene esplicata dagli studenti durante le medesime interrogazioni orali. Quali sono le modalità di valutazione degli studenti all’interno delle Istituzioni scolastiche? Quante le verifiche che i docenti debbono effettuare per ogni periodo didattico, trimestre o quadrimestre? Quali le disposizioni normative sui criteri di valutazione? Esiste un numero di verifiche scritte o orali, da svolgersi obbligatoriamente? Lecito che un Professore non interroghi mai, assegnando esclusivamente verifiche scritte? Tutte le riposte.
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