I docenti di ruolo, com’è noto, possono accettare supplenze annuali e sino al 30 giugno. Come sarà valutato l’anno nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità?
Supplenze docenti ruolo
Chi può
I docenti a tempo indeterminato, che hanno svolto (e superato) l’anno di prova, possono accettare incarichi di supplenza ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007, che sarà applicato per l’anno scolastico 2023/24 e poi sostituito dall’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva, affinché diventi vigente, e che presenta delle novità rispetto al citato art. 36).
L’applicazione dell’art. 36 del CCNL 2007, per l’a.s. 2023/24, è confermata anche dall’annuale nota sulle supplenze 2023/24, ove leggiamo: È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2.
Ai sensi del succitato articolo 36:
- è possibile accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro grado o altra classe di concorso (come chiarito dal MIM in un apposito parere), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede;
- l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Chi non può
Come si evince da quanto sopra accennato, non possono accettare le supplenze in questione i docenti neoassunti o comunque tenuti a svolgere l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3, comma 3, del DM n. 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Valutazione anno supplenza: mobilità e graduatorie interne
Il servizio prestato dal docente di ruolo ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, ossia con contratto a tempo determinato, è valutato nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità (trasferimenti e passaggi) come servizio non di ruolo. Così leggiamo nella premessa alle note della tabella (A) di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 2022/25: Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.
Pertanto, il servizio in questione è valutato:
- 6 punti ogni anno per tutti gli anni nella mobilità;
- 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti dal quinto anno in poi nella graduatoria interna di istituto.
Così, ad esempio, un docente che ha svolto 7 anni di servizio pre-ruolo (in cui far rientrare anche quello eventualmente svolto ai sensi dell’art. 36) avrà attribuiti:
- per la mobilità: 42 punti (7 anni X 6 punti= 42);
- per la graduatoria interna: 18 punti [(4 anni X 3 punti) + (3 anni X 2 punti)]= 12+6= 18 punti]
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono una docente neo immessa in ruolo a.s. 2022/2023 su posto di sostegno scuola primaria dalle GaE ed ho già superato l’anno di prova. Volevo sapere se quest’anno accetto una supplenza su altra classe di concorso, il servizio prestato sulla nomina delle supplenze annuali mi sarà dato sul mio ruolo del sostegno primaria per le graduatorie interne dell’istituto oppure no?
L’anno svolto come incaricato a tempo determinato è valutato come servizio pre-ruolo sia nei trasferimenti/passaggi che nella graduatoria interna di istituto. Pertanto, l’eventuale anno di supplenza le sarà valutato come detto sopra: 6 punti nella mobilità (come anche gli altri anni di pre-ruolo); nella graduatoria interna si sommerà all’eventuale altro servizio non di ruolo e si procederà al calcolo sopra indicato.
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