Il nuovo contratto scuola contiene molti punti importanti da tenere in grande considerazione. Ad esempio, il testo dell’ipotesi di CCNL contiene delle raccomandazioni in merito alle supplenze che possono accettare i docenti con contratto già a tempo indeterminato.
Il comma 1 dell’articolo 47 del testo riporta infatti che il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico, prosegue il contratto, comporta l’applicazione della relativa disciplina
prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie.
L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
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