Docenti di ruolo possono accettare supplenze in altra classe di concorso per tre anni. Cosa fare dopo

Docenti di ruolo possono accettare supplenze in altra classe di concorso per tre anni. Cosa fare dopo

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Per quanti anni può accettare incarichi di supplenza il docente a tempo indeterminato? Esiste un limite al riguardo?

I docenti di ruolo, com’è noto, possono accettare incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007, tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 che, dopo l’accordo sulla parte economica, sarà riscritto per la parte normativa.

Ai sensi del succitato articolo 36, i docenti di ruolo:

  1. possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/8 in un grado di istruzione o una classe di concorso diversi da quelli di titolarità, mantenendo la titolarità della sede (scuola) per tre anni scolastici; Approfondisci cosa significa altro grado ovvero altra classe di concorso
  2. accettando la supplenza, sono sottoposti alla disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Quanto al punto 1, precisiamo che dopo tre anni, quindi al quarto anno di supplenza, gli interessati perdono la titolarità nella scuola per cui, al fine di ottenere una nuova scuola di titolarità, devono presentare domanda di trasferimento, come leggiamo nell’art. 2/8 del CCNI sulla mobilità 2022/25 (CCNI che, dopo l’annullamento da parte del tribunale di Roma, per cui sarà a breve riscritto e dovrebbe disciplinare la mobilità biennio 2023/24 – 2024/25):

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono un’insegnante a tempo indeterminato nella scuola primaria, laureata in Filosofia ma non abilitata. Nell’anno scolastico 20/21 ho insegnato tramite graduatoria GPS alle scuole superiori come insegnante di sostegno, nell’anno in corso 22/23 sto insegnando in un liceo classico, sulla materia. Il mio quesito è il seguente: negli anni futuri potrò ancora usufruire della graduatoria GPS o trascorsi i due anni di insegnamento alle scuole superiori dovrò ritornare ad insegnare alla scuola primaria?

Come si evince da quanto detto sopra, non c’è alcun limite di due anni, fermo restando che dopo tre anni di supplenza (consecutivi), quindi al quarto anno, si perde la titolarità, per cui si deve procedere alla presentazione della domanda di mobilità, al fine di ottenere la scuola di titolarità (in caso di mancata presentazione della domanda ovvero di mancato soddisfacimento della stessa, si è trasferiti d’ufficio con punti zero). Diciamo, infine, alla  nostra lettrice che, come non esiste il limite dei due anni, non esiste alcun altro limite al riguardo.

La consulenza

E’ possibile scrivere a [email protected]

Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

Chiedilo a Lalla

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