Docenti di sostegno, il loro utilizzo per le supplenze in presenza dello studente disabile è illegittimo

Docenti di sostegno, il loro utilizzo per le supplenze in presenza dello studente disabile è illegittimo

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Gruppo lavoro operativo

Una docente di sostegno della scuola secondaria di I grado ci chiede se è legittimo il suo utilizzo, da parte della “referente di sostegno”, per svolgere ore di supplenza in altre classi nonostante sia presente lo studente disabile a lei affidato e in un’ora dell’orario curricolare che avrebbe dovuto dedicare al suo studente. Ci chiede anche se è legittimo sostituire la docente assente nella stessa classe in cui è presente l’alunno disabile che dovrebbe affiancare, restando da sola a seguire l’intera classe. Secondo il punto di vista della “referente di sostegno”, si tratta di supplenze pienamente legittime e regolamentate da disposizioni interne dell’Istituto.

Utilizzo totalmente illegittimo

Quello che ci chiede la docente di sostegno, fa comprendere che in “quella scuola” si agisce nella completa illegalità e di conseguenza le disposizioni di supplenza descritte sono totalmente illegittime. Per prima cosa non può esistere che una supplenza venga disposta dal “referente di sostegno”, tale figura potrà coadiuvare il dirigente scolastico in alcuni compiti, ma in nessun modo può dare ordini di servizio come la disposizione delle supplenze. Specifichiamo, con assoluta chiarezza, che gli ordini di servizio devono essere disposti dal dirigente scolastico che se ne assume per intero le conseguenti responsabilità. Nel caso in specie, c’è da sottolineare, l’ordine di servizio di fare effettuare una supplenza in altra classe al docente di sostegno quando sarebbe dovuto essere impegnato in quell’ora con la presenza del suo alunno disabile, è illegittimo.

Un utilizzo del docente di sostegno del tipo suddetto è illegittimo per effetto del combinato disposto del d.lgs. 297/94 artt. 127, 312 e seguenti, del CCNL scuola e dell’art.13 comma 6 della legge 104/92.

Anche il Miur, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.

Docente della disciplina e docente di sostegno

In una classe in cui c’è un alunno di sabile, a cui è stato assegnato il docente di sostegno, bisogna prevedere un orario scolastico che consideri la compresenza del docente della disciplina e il docente di sostegno. Da quell’orario non è lecito derogare spostando il docente di sostegno in altre classi per fare supplenze, oppure incaricare il docente di sostegno a fare supplenza, nella stessa sua classe, per l’assenza del docente della disciplina. A tal proposito c’è la nota Miur n.9839 dell’8 novembre 2010, in cui si chiarisce che con l’alunno disabile, oltre il docente curricolare, ci deve essere contemporaneamente il docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 20006/2009, e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.

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