Docenti e secondo lavoro, per accettare una supplenza si chiudere partita IVA?

Docenti e secondo lavoro, per accettare una supplenza si chiudere partita IVA?

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Il personale docente può svolgere attività di libera professione, a condizione che la stessa venga autorizzata dal dirigente scolastico. E’ necessario chiudere la partita IVA per accettare un eventuale incarico di supplenza?

Ricordiamo che il personale docente (come tutti i pubblici dipendenti) ha il dovere di esclusività di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione. Tuttavia, dopo l’assunzione, alcune attività possono essere svolte, previa autorizzazione del dirigente scolastico (altre ancora possono essere svolte anche senza autorizzazione).

Nello specifico, riguardo alla possibilità di svolgere un secondo lavoro o meglio al regime delle incompatibilità, come leggiamo anche nella nota dell’USR Sicilia del 31/08/2020, la normativa (DPR n. 3/1957 e D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94) distingue tra:

  1. incompatibilità assolute. Ne abbiamo parlato in questo articolo
  2. incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico. Ne abbiamo parlato in questo articolo
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS (attività liberalizzate)

L’ulteriore attività lavorativa, nei casi di cui:

  • al punto 1, non può in nessun modo essere svolta;
  • al punto 2, può essere svolta se autorizzata dal dirigente scolastico;
  • al punto 3, può essere svolta senza autorizzazione del dirigente.

Attività non soggette a incompatibilità

Non sono soggette ad incompatibilità:

  • le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico;
  • per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).

[Evidenziamo che i docenti con prestazione lavorativa non superiore al 50% sono esclusi dal regime delle incompatibilità]

Supplenza

Al momento della sottoscrizione del contratto, come illustrato dall’USR Sicilia nella summenzionata nota, i docenti destinatari di incarichi di supplenza (come quelli assunti in ruolo) devono essere svincolati da ulteriori rapporti di lavoro e, infatti, sono tenuti a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono una psicologa iscritta all’albo della Sicilia. Possiedo p.iva in regime forfettario. Mi è arrivata una convocazione per insegnare con la classe A-18 in Veneto per 14 h settimanali. Mi chiedo: l’eventuale accettazione e presa di servizio implica l’obbligo di chiusura della p-iva, o nel caso della professione di psicologo la mia p.iva è compatibile con il contratto scolastico da 14 h ( o anche se fossero le complete 18h)?. Ho contattato la segreteria scolastica, ma mi hanno detto di rivolgermi al sindacato.

L’attività di psicologa (che, svolta con partita IVA, è una libera professione) può essere svolta, come detto sopra, previa autorizzazione del dirigente scolastico. La nostra lettrice, pertanto, una volta assunta, potrà chiedere al dirigente la prevista autorizzazione, che è subordinata  all’assenza di “pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”, come leggiamo nell’articolo 508/15 del D.lgs. 297/94. Leggi qui per approfondire il procedimento autorizzatorio.

Quanto alla chiusura della partita IVA, diciamo che quest’ultima attiene ad una sfera che riguarda la verifica del Fisco, come evidenziato dall’USP di Milano in una nota volta fornire chiarimenti sull’autorizzazione a svolgere la libera professione; pertanto, non è necessario chiuderla.

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