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Gli immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21, riguardo alla cancellazione dalle varie graduatorie di assunzione, sono sottoposti alle disposizioni di cui all’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94. Quando si è cancellati?
Cancellazione graduatorie
L’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. n. 297/94 [comma 3-bis introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019)] dispone che i docenti assunti in ruolo sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo (ad eccezione delle GM di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quella di immissione in ruolo). Nello specifico, gli interessati sono cancellati da:
- GM di concorsi straordinari
- GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
- GaE
- GPS
- Graduatorie di istituto
Non sono, invece, cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-12; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-11 e A-12; viene cancellato dalla GM A-12, resta invece nella GM A-11).
La disposizione sopra descritta (come si legge nell’articolo 1, comma 17-novies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019) si applica agli immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21. Agli assunti a tempo indeterminato con decorrenza precedente, invece, continuano ad applicarsi i diversi previsti regimi.
[Evidenziamo che, relativamente alla cancellazione degli immessi in ruolo dalle varie graduatorie di assunzione, è presente un’altra disposizione, tuttora vigente e contenuta nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (relativo alla scuola secondaria) che, diversamente da quanto detto sopra, prevede la cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto … Dunque, tale disposizione è più rigida di quella sopra riportata (art. 399/3-bis del D.lgs. 297/94), non permettendo la permanenza nelle GM di procedura diverse da quella di immissioni in ruolo. Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale, al fine di comprendere quale delle due disposizioni applicare ai docenti della secondaria (art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 oppure art. 399/3-bis del D.lgs. 297/94?)].
Quando si è cancellati
La cancellazione dalle summenzionate graduatorie avviene all’esito positivo dell’anno di prova e quindi della conferma in ruolo, effettuata l’a.s. successivo a quello di assunzione a tempo indeterminato. Così, ad esempio, i docenti nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi all’esito positivo del periodo di prova), sono stati cancellati dalle graduatorie di cui sopra nel corso dell’a.s. 2021/22, come indicato dal MI nella nota del 26/05/2022, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23.
Dunque, la decadenza dalle graduatorie, stando alla succitata nota ministeriale, avviene nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’a.s. successivo. Così, i docenti assunti nel 2020/21, cancellati in vista delle immissioni in ruolo 2022/23, hanno avuto la possibilità di ricevere un’eventuale nuova proposta di assunzione in ruolo nell’a.s. 2021/22 (se inseriti in altre GaE o GM o GPS per le assunzioni straordinarie). Da sottolineare, però, che alcuni Uffici hanno operato autonomamente, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati, impedendo loro di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo. Tale situazione aveva spinto i sindacati, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23, a chiedere un incontro (mai avvenuto o di cui non abbiamo notizia alcuna) al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della sopra riportata disposizione.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Gentilissima, una domanda, premesso che sono stata immessa in ruolo (anno di prova) a settembre 2022 da GAE su ADSS (cdc di provenienza A009). Su disciplina nelle GAE ero seconda, ma c’è stata una sola immissione un ruolo per cui sono entrata su Sostegno. La domanda è: Se la cancellazione dalle GAE avviene dopo il superamento dell’anno di prova e dal primo settembre 2023, io che su disciplina quest’anno dovrei essere (o sarei dovuta essere) al primo posto, potrei ancora essere immessa su materia?
Stando alla nota ministeriale sopra citata, la nostra lettrice potrebbe partecipare alle assunzioni da GaE su classe di concorso, in quanto dovrebbe essere cancellata dalle predette graduatorie nel corso dell’a.s. 2023/24 (anno di conferma in ruolo), in vista delle assunzioni per l’a.s. 2024/25. In tal modo, potrebbe partecipare alle immissioni in ruolo a.s. 2023/24 (ed eventualmente accettare il nuovo ruolo).
Abbiamo usato il condizionale, perché gli Uffici scolastici, come sopra ricordato, negli anni scorsi hanno operato in maniera differente e non in linea con le indicazioni fornite dal Ministero con la nota del 26/05/2022.
, https://www.orizzontescuola.it/docenti-immessi-in-ruolo-nel-2022-potranno-partecipare-anche-alle-assunzioni-2023-da-altra-graduatoria-alla-ricerca-di-una-risposta-univoca/, Docenti,immissioni in ruolo, ,