I docenti immessi in ruolo sono cancellati da ogni graduatoria di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Armonizzazione normativa?
Disposizioni attuali
D.lgs. 297/94
L’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. n. 297/94 [comma 3-bis introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019)] dispone che i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo (ad eccezione delle GM di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quella di immissione in ruolo). Nello specifico, gli interessati:
- sono cancellati dalle GM di concorsi straordinari;
- sono cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo;
- sono cancellati dalle GaE;
- sono cancellati dalle GPS;
- sono cancellati dalle graduatorie di istituto.
- non sono, invece, cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-12; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-11 e A-12; viene cancellato dalla GM A-12, resta invece nella GM A-11).
Quanto alla tempistica, la cancellazione dalle graduatorie avviene all’esito positivo dell’anno di prova e quindi della conferma in ruolo, effettuata l’a.s. successivo a quello di assunzione a tempo indeterminato. Così, ad esempio, i docenti nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi all’esito positivo del periodo di prova), sono stati cancellati dalle graduatorie di cui sopra nel corso dell’a.s. 2021/22, come indicato dal MI nella nota del 26/05/2022, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23. Dunque, la decadenza dalle graduatorie, stando alla predetta nota ministeriale, avviene nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’a.s. successivo. Così, i docenti assunti nel 2020/21, cancellati in vista delle immissioni in ruolo 2022/23, hanno avuto la possibilità di ricevere un’eventuale nuova proposta di assunzione in ruolo nell’a.s. 2021/22 (se inseriti in altre GaE o GM o GPS per le assunzioni straordinarie). Da sottolineare, però, che alcuni Uffici hanno operato autonomamente, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati, impedendo loro di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo. Tale situazione aveva spinto i sindacati, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23, a chiedere un incontro (mai avvenuto o di cui non abbiamo notizia alcuna) al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della sopra riportata disposizione.
D.lgs. 59/2017
Relativamente alla cancellazione degli immessi in ruolo dalle varie graduatorie di assunzione, è presente un’altra disposizione, tuttora vigente e contenuta nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (relativo alla scuola secondaria), ove leggiamo:
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova …
In base a tale disposizione, dunque, il docente che supera l’anno di prova è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto o a esaurimento in cui è inserito. Tale disposizione è più rigida di quella di cui all’art. 399/3bis del D.lgs. 297/94, secondo cui è possibile (come sopra riportato) permanere nelle GM di concorsi ordinari relativi a procedure diverse da quella di assunzione (ossia se inclusi in GM di concorsi ordinari relativi ad un posto/classe di concorso diversa da quella di immissione in ruolo). La nuova disposizione, invece, prevede la cancellazione da tutte le GM (oltre che dalle GI e GaE), a prescindere se sia diversa o meno da quella di assunzione.
Inoltre, conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie, sembrano dover avvenire contestualmente.
Da sottolineare, infine, che la disposizione in esame prevede la cancellazione dalle GaE e dalle graduatorie di istituto, ma non indica esplicitamente le GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS? Forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Solo il ministero potrà dissipare tale dubbi.
Decreto PA
Le due sopra riportate disposizioni normative (art. 399/3bis del D.lgs. 297/94 e art. 13/5 del D.lgs. 59/17) sono state contemporaneamente vigenti, ragion per cui si è posto il problema di quale applicare.
Con la pubblicazione del decreto PA, la problematica sopra riportata dovrebbe essere superata, se il testo approvato in consiglio dei ministri riporti quanto scritto nella bozza in entrata, il cui articolo 5 così dispone:
13. All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; b) il comma 3-bis è abrogato.
Dunque, il comma 3bis dell’art. 399 del D.lgs. 297/94 è abrogato, per cui la disposizione da applicare, ai fini della cancellazione dalle graduatorie dei docenti immessi in ruolo, è quella di cui all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/17. La disposizione in esame, inoltre, chiarisce anche i destinatari della misura, ossia i docenti di tutti i gradi di istruzione, come si evince dalla lettera a): “Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59″. Tale articolo contiene sia la disposizione relativa al vincolo di permanenza triennale dei neoassunti che quella relativa alla cancellazione dalle graduatorie.
Attendiamo comunque il testo definitivo, per confermare o meno quanto detto.
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