Docenti immessi in ruolo, quando e da quali graduatorie saranno cancellati?

Docenti immessi in ruolo, quando e da quali graduatorie saranno cancellati?

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Il docente confermato in ruolo è cancellato da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato. Tempistica e graduatorie.

Cancellazione graduatorie

D.lgs. 297/94

L’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. n. 297/94, comma introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019), dispone che i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo (ad eccezione delle GM di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quella di immissione in ruolo). Nello specifico, gli interessati:

– sono cancellati da:

  • GM di concorsi straordinari
  • GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
  • GaE
  • GPS
  • Graduatorie di istituto

non sono cancellati da:

  • GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-22; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-22 e A-12; viene cancellato dalla GM A-22, resta invece nella GM A-12).

D.lgs. 59/2017

L’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017 (relativo alla sola scuola secondaria), novellato dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) dispone che:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova …

Dunque, superato il periodo di prova (con conseguente conferma in ruolo), gli interessati sono cancellati da:

  • tutte le graduatorie di merito in cui sono inclusi;
  • le graduatorie di istituto, se inclusi;
  • le graduatorie ad esaurimento, se inclusi.

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Quale normativa?

Le due sopra citate disposizioni normative sono ambedue vigenti, pur presentando un’importante differenza, infatti:

  • il D.lgs. n. 297/94 (art. 399, comma 3-bis) dispone che il docente, all’esito positivo dell’anno di prova, non sia cancellato da GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione;
  • il D.lgs. n. 59/2017 (art. 13, comma 5) dispone che il docente, all’esito positivo dell’anno di prova, sia cancellato anche da qualsiasi graduatoria di merito.

Il Ministero dovrebbe chiarire:

  • se le disposizioni del novellato articolo 13 del D.lgs. 59/2017 si applichino o meno ai soli docenti che entreranno in ruolo con il nuovo sistema delineato dal DL 36/2022 (che ha modificato il predetto decreto legislativo) oppure a tutti coloro che sono entrati in ruolo anche tramite le procedure previste dalla normativa previgente (il decreto, come detto, riguarda i soli docenti della scuola secondaria);
  • se quanto disposto dall’articolo 399, comma 3-bis, del D.lgs. 297/94 si applichi ai soli docenti della scuola dell’infanzia e primaria ovvero ai docenti di tutti i gradi di istruzione (considerato che non fa alcuna differenza);
  • se ai docenti della secondaria si applichi quanto disposto dall’articolo 399, comma 3-bis, del D.lgs. 297/94, in attesa che la disposizione di cui all’articolo 13, comma 5, del D.lgs. 59/17 entri a regime, qualora ritenga (il MIM) che la stessa vada applicata ai docenti assunti tramite la nuova procedura.

Tempistica cancellazione

Come detto sopra, la cancellazione avviene all’esito positivo dell’anno di prova e quindi della conferma in ruolo che avviene l’a.s. successivo. Così, ad esempio, i docenti nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi all’esito positivo del periodo di prova)sono stati cancellati dalle graduatorie di cui sopra nel corso dell’a.s. 2021/22, come indicato dal MI nella nota del 26/05/2022, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23.

Dunque, la decadenza dalle graduatorie, secondo la succitata nota, avviene nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’a.s. successivo. In tal modo, i docenti assunti nel 2020/21, cancellati in vista delle immissioni in ruolo 2022/23, hanno avuto la possibilità di ricevere un’eventuale nuova proposta di assunzione in ruolo nell’a.s. 2021/22 (se inseriti in altre GaE o GM o GPS per le assunzioni straordinarie).

Evidenziamo però che alcuni Uffici hanno operato autonomamente, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati, impedendo loro di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo. Tale situazione aveva spinto i sindacati, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23, a chiedere un incontro al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della sopra riportata disposizione. Ad oggi, comunque, il MI non ha emanato alcuna nota di chiarimento in merito.

Quesiti

Quesito 1: 

Sono vincitrice di concorso straordinario bis per la CdC A011 ed a breve prenderò servizio con contratto a tempo determinato; il quesito chi vi pongo è il seguente: essendo presente anche nella graduatoria di merito A011 del concorso ordinario, sarò cancellata da questa graduatoria nel momento in cui supererò il periodo di prova del posto preso dallo straordinario, o resterò in graduatoria ed avrò la possibilità ad agosto 2023 di essere assunta da questa graduatoria (concorso ordinario), per scegliere una scuola/provincia più gradita?

La nostra lettrice, dunque, previo superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del percorso universitario, sarà assunta e confermata in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2023. La stessa, stando alla nota del MI del 26/05/2022, dovrebbe poter partecipare alle assunzioni dalle GM del concorso ordinario 2020, che si svolgeranno nel mese di agosto 2023, e quindi scegliere eventualmente di accettare la nuova immissione in ruolo. Abbiamo usato il condizionale alla luce della differente applicazione della disposizione in esame da parte dei diversi ATP e in attesa di chiarimento ministeriale. Evidenziamo che, in tal caso, non si pone il problema della cancellazione o meno da tutte le GM di concorsi ordinari, introdotta dalla nuova disciplina (il novellato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017) per i docenti della secondaria, in quanto:

  • la nuova disposizione, di cui al novellato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, prevede la cancellazione da ogni graduatoria di merito di inclusione;
  • la disposizione normativa di cui all’articolo 399, comma 3-bis, del D.lgs. 297/94 prevede la cancellazione dalle GM di concorsi ordinari per titoli ed esami, relative alla stessa classe di concorso o posto di immissione in ruolo.

Pertanto, essendo la nostra lettrice inclusa nella GM del concorso ordinario 2020 per la stessa classe di concorso di quella della futura assunzione in ruolo dal concorso straordinario bis (diciamo futura, in quanto i docenti vincitori del predetto concorso sono prima assunti a tempo determinato e poi indeterminato), nell’uno o nell’altro caso (ossia in caso di applicazione o meno della nuova normativa) sarà comunque cancellata (secondo la tempistica succitata) dalla GM del concorso ordinario 2020 (a meno che, come detto sopra, abbia la possibilità di scegliere il nuovo ruolo prima della cancellazione).

Quesito 2:

Vi chiedo se la collocazione nelle graduatorie di merito di concorsi ordinari continua ad essere garantita a seguito di superamento dell’anno di prova in altre classi di concorso, ai sensi dell’articolo 399, comma 3-bis, del D.lgs. 297/94, oppure se si applica (ai docenti della secondaria) l’articolo 13, comma 5, del D.lgs. 59/2017, in base al quale si viene cancellati da tutte le GM di inclusione. 

Come detto sopra, sono necessari dei chiarimenti da parte del Ministero, tuttavia se lo stesso (MIM) tiene la linea seguita (almeno fino ad ora) per la mobilità, la nuova disciplina potrebbe essere applicata anche a chi è stato immesso in ruolo da procedure relative alla normativa previgente. Infatti, secondo il Ministero il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione, previsto nel D.lgs. 59/2017, come novellato dal DL 36/2022, va applicato a tutti i docenti neoassunti (e non solo a quelli che saranno assunti, tramite il nuovo sistema di reclutamento).

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, 2022-12-14 08:18:00, Il docente confermato in ruolo è cancellato da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato. Tempistica e graduatorie.
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