Graduatoria interna di istituto, rispondiamo ad alcuni quesiti posti dai nostri lettori e relativi agli assunti nell’a.s. 2020/21, ricordando dapprima come e quando si compila la predetta graduatoria.
La graduatoria interna di istituto è compilata per ciascun posto/classe di concorso esistente a scuola, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico, sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio (Tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25).
L’eventuale perdente posto va individuato sulla base della predetta graduatoria e dell’organico assegnato alla scuola per l’a.s. 2022/23.
Quanto alla tempistica di predisposizione e pubblicazione, le graduatorie di istituto, come leggiamo negli articoli 19 e 21 del CCNI 2022/25, sono predisposte e pubblicate dal dirigente scolastico entro i 15 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle domande di mobilità, scadenza fissata al 15 marzo 2022.
Pertanto, le graduatorie interne di istituto devono essere compilate e pubblicate entro il 30 marzo 2022.
Leggi qui per i docenti che vanno esclusi dalla graduatoria.
Esclusione non vale per la suocera – Priorità per docenti con legge 104 –
Leggi qui per la compilazione della graduatoria (chi va inserito a pettine e chi in coda)
D. I docenti assunti nell’a.s. 2020/21 vanno inseriti nelle graduatoria interna di istituto, visto che possono presentare domanda di trasferimento per avere una scuola di titolarità?
R. Sì, vanno inseriti, in quanto la presentazione della domanda è una facoltà e non un obbligo e i docenti, che non presentano istanza, avranno assegnata la titolarità nella scuola dove si trovano attualmente, prima dei movimenti.
D. Il concorso straordinario 2020 è valutato 12 punti nella graduatoria interna di istituto?
R. No, tale concorso non è valutabile in quanto non è ordinario ma straordinario. Affinché un pubblico concorso possa essere valutato, infatti, deve essere un concorso:
D. Il servizio pre-ruolo, prestato senza titolo di studio, può essere valutato nella graduatoria interna di istituto?
R. Il servizio pre-ruolo, come leggiamo nelle note alla Tabella A di valutazione allegata al CCNI 2022/25, può essere valutato nei limiti previsti dall’articolo 485 del D.lgs. 297/94:
Nella misura della presente voce (servizio pre-ruolo) è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera …
Il succitato articolo 485, comma 6, del D.lgs. 297/94 prevede che il servizio è riconosciuto purché prestato senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto.
Il titolo di studio, pertanto, è necessario ai fini del riconoscimento del servizio nonché della valutazione nelle graduatorie interne di istituto (e nella mobilità).
D. Gli assunti nell’a.s. 2021/21 possono avere attribuito il punteggio previsto per la continuità nella graduatoria interna di istituto?
R. Sì, l’a.s. 2020/21 va valutato due punti. Nella graduatoria interna di istituto, infatti, la continuità si valuta già dal primo anno e non sono necessari tre anni, come nel caso della mobilità. Considerato che l’anno scolastico in corso, ossia il 2021/22, non si considera, gli assunti nell’a.s. 2020/21 possono vantare un anno di continuità nella predetta graduatoria.
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