Docenti in ruolo dal 2023, supplenze solo dopo aver superato anno di prova

Docenti in ruolo dal 2023, supplenze solo dopo aver superato anno di prova

Spread the love

I docenti neoassunti in ruolo sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, tuttavia, una volta superato l’anno di prova, possono accettare incarichi a tempo determinato.

Quesito

Una nostra lettrice così chiede:

Ho vinto il concorso lo scorso anno e sono entrata di ruolo (anno di prova) lo scorso settembre.
Avevo la certezza che, passato l’anno su prova e presa anche l’abilitazione su altra classe di concorso, l’anno scolastico prossimo avrei potuto accettare supplenze (sono su AB25 e avrei fatto richiesta per AB24). Questo pomeriggio sono stata al sindacato, dove mi hanno detto che in realtà non sarà possibile, visto questo poco chiaro vincolo triennale. Vi chiedo gentilmente di aiutarmi, ed aiutarci, a chiarire la questione. Per me, ma come molti altri, si tratterebbe di sborsare 2000 euro per il percorso abilitante da 30 cfu, una città non piccola che a questo punto potrei sborsare più in là, se sono vincolata in modo così stringente.

La nostra lettrice, come tutti i neoassunti, è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, ai sensi dell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dall’articolo 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017. Le medesime disposizioni, tuttavia, prevedono che durante i tre anni di blocco è possibile chiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché ottenere incarichi a tempo determinato. Questi ultimi, ai sensi del DM 138/2023, si possono accettare solo dopo aver superato l’anno di prova.

Pertanto, stando alla normativa vigente, una volta superato l’anno di prova, la nostra lettrice potrà ottenere supplenze per altra classe di concorso/tipologia di posto ovvero per altro grado di istruzione (ricordiamo che la possibilità di ottenere supplenze per altra tipologia di posto è stata introdotta dall’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, che il prossimo anno scolastico sarà sicuramente vigente, in quanto si attende la firma definitiva della predetta Ipotesi, sottoscritta il 14/07/2023).

Di seguito tutte le info su vincolo neoassunti.

Vincolo neoassunti e cancellazione graduatorie

Vincolo

L’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 44/2023, dispone quanto segue:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

A partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, dunque, ai neoassunti di tutti i gradi di istruzione si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, in base al quale:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché  accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Precisiamo, come detto sopra, che le supplenze al 30/06 e al 31/08 possono essere accettate soltanto dopo il superamento dell’anno di prova, come detta l’articolo 3/3 del DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Cancellazione graduatorie

Il summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, oltre a dettare disposizioni in merito al succitato vincolo, dispone quanto segue:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova … 

Il docente che supera l’anno di prova, quindi, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto o a esaurimento in cui è inserito ed è confermato in ruolo. Conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie sembrano dover avvenire contestualmente, nel medesimo anno scolastico (quello successivo al superamento dell’anno si prova: così, ad esempio, un neoassunto, che svolge anno di prova nel 2023/24, è cancellato dalle  suddette graduatorie e confermato in ruolo per il 2024/25). Al riguardo, tuttavia, sorge un dubbio: la cancellazione avviene nel corso dell’anno scolastico, nel caso dell’esempio nel corso del 2024/25 (anche in virtù della tempistica, a suo tempo indicata dal Ministero nella nota del 26/05/2022 riguardo all’applicazione della disciplina previgente, che dava la possibilità a chi aveva superato più procedure di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo) oppure prima che lo stesso inizi (nel nostro esempio il 2024/25)? Il MIM dovrebbe fornire un chiarimento in merito.

Da evidenziare, infine, che la disposizione in esame prevede la cancellazione dalle GM, dalle GaE e dalle graduatorie di istituto ma non dalle GPS, probabilmente per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità (dal prossimo anno il riferimento sarà l’art. 47 del CCNL 2029/21). Viceversa, la disposizione contrattuale non potrebbe concretizzarsi.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/docenti-in-ruolo-dal-2023-supplenze-solo-dopo-aver-superato-anno-di-prova/, Chiedilo a Lalla,neoimmessi in ruolo,supplenze, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.