Docenti in ruolo su sostegno, 5 anni prima di poter chiedere passaggio a posto comune

Docenti in ruolo su sostegno, 5 anni prima di poter chiedere passaggio a posto comune

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Il docente assunto in ruolo su sostegno può presentare domanda di trasferimento e/o passaggio su posto comune, soltanto dopo aver superato il vincolo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. 

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Lo scorso anno ho conseguito il TFA sostegno per la scuola secondaria di I grado e attualmente sto svolgendo il mio anno di prova sulla classe di concorso ADML (pare che ormai non si chimi più ADMM). Vorrei conseguire l’abilitazione in A012 (se si decidono ad attivare i percorsi da 30 CFU) ma prima ci terrei a capire se dopo 5 anni di ruolo su sostegno alla secondaria di I grado, io possa passare su materia al II grado se in possesso di relativa abilitazione.

Come dice correttamente la nostra lettrice, il docente assunto in ruolo ovvero trasferito su posto di sostegno deve permanere per 5 anni su tale tipologia di posto, ai sensi dell’art. 23 del CCNI 2022/25. Ai fini del computo, ricordiamolo (anche se non interessa la lettrice), si calcola anche l’eventuale anno di decorrenza giuridica.

Superati i suddetti cinque anni e conseguita (nel frattempo) l’abilitazione per la A-12, la nostra lettrice potrà chiedere il relativo passaggio di ruolo. L’altro requisito richiesto a tal fine è il superamento dell’anno di prova, che la nostra lettrice sta svolgendo e supererà nel corrente anno scolastico.

Presentare la richiesta non vuol dire che si potrà essere immediatamente soddisfatti. Cinque anni dunque è da considerare il numero minimo di permanenza su posto di sostegno, non il massimo.

Precisiamo che la lettrice, come tutti i neoassunti dall’a.s. 2023/24, è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, superato il quale potrà presentare domanda di trasferimento o passaggio sempre su posto di sostegno . Evidenziamo che, qualora decida di presentare domanda di mobilità, la lettrice potrebbe incorrere in uno dei vincoli di cui al CCNI 2022/25: quello discendente dal trasferimento interprovinciale e quello derivante dal fatto di essere soddisfatto nel movimento su una delle preferenze puntuali (scuole) espresse nella domanda. Pertanto, in vista del passaggio di ruolo sulla A-12, la lettrice deve prestare attenzione a tale ultimo aspetto relativo ai vincoli che, per completezza di informazione, illustriamo di seguito.

Vincoli mobilità

  • Vincolo preferenza puntuale

Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera  all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa.

Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.

  • Vincolo movimento interprovinciale 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 58, comma 2 – lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73/2021 (convertito in legge  106/2021) e richiamato nell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25:

  • il docente che ottiene trasferimento/passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda);
  • sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • sono altresì esclusi dal vincolo i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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