Docenti infanzia e primaria scuole paritarie, titoli di studio validi: no studenti al terzo anno di Scienze delleducazione. Chiarimenti

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L’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, con nota del 25 ottobre, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai titoli di studio validi per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primarie paritarie. La nota riporta il parere ministeriale di settembre 2022 in cui si chiariva che le supplenze non possono essere conferite a studenti al terzo anno di Scienze dell’educazione.

Per l’insegnamento nella Scuola Primaria Paritaria
▪ Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Indirizzo Scuola Primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge n. 169/2008)
▪ Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (DM 10 marzo) (titolo abilitante all’insegnamento).

Per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia Paritaria
▪ Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Indirizzo Scuola dell’Infanzia (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge n.169/2008)
▪ Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento).

Sulla possibilità di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria in possesso dei prescritti CFU, l’USR richiama la nota ministeriale sopra detta che chiarisce che “non sussistono ragioni ostative alla estensione alle scuole dell’infanzia paritarie, limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, di quanto disposto dalla Ordinanza ministeriale n. 112/2022 per le scuole statali, circa la possibilità di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria, in possesso dei prescritti CFU”, precisando – tuttavia – che “non pare al contrario accoglibile la proposta di conferimento di incarichi temporanei a studenti iscritti, nel medesimo anno accademico, al terzo anno del corso di laurea
in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia, anche considerato il richiamo, nel D.L. 8 aprile 2020, n. 22, ad educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo”.

In ogni caso, l’attribuzione di supplenze a studenti deve avvenire come extrema ratio, ovvero limitata, negli anni scolastici indicati, al conferimento di incarichi su posti comuni per la Scuola dell’Infanzia Paritaria, laddove adeguatamente comprovata l’indisponibilità e/o impossibilità di reperire docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Leggi anche Scuole infanzia paritarie, i Comuni chiedono estensione supplenze a terzo anno Scienze dell’Educazione. Il Ministero dice no. PARERE

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