Docenti mettono 6 in condotta a studente, interviene il Tar: il voto deve valutare linsieme dei comportamenti e non soltanto un singolo episodio. Uno sguardo alle nuove direttrici

Docenti mettono 6 in condotta a studente, interviene il Tar: il voto deve valutare linsieme dei comportamenti e non soltanto un singolo episodio. Uno sguardo alle nuove direttrici

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Nel contenzioso in commento gli esponenti hanno chiesto l’annullamento dei verbali nella parte in cui da essi risultava la determinazione del Consiglio di Classe di attribuzione al proprio figlio di un voto basso in condotta. In particolare i ricorrenti contestavano la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 del D.L. n. 137/2008, convertito con modificazione dalla Legge n. 169/2008 e dell’art. 3 del D.M. n. 5/2009 del MIUR, nonché, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, motivazione perplessa ed erronea. Ciò, poiché i ricorrenti non sarebbero stati messi al corrente durante l’anno scolastico della situazione relativa al comportamento del figlio che avrebbe portato all’attribuzione del sei in condotta, conosciuta solo al momento della pubblicazione del documento di valutazione. Tale voto, appena sufficiente per la promozione, si sarebbe di fatto risolto nell’esercizio di un potere disciplinare in assenza delle garanzie del contraddittorio. Si pronuncia il TAR per la Lombardia con sentenza n° 01040/2023.

I criteri per il voto in condotta: si devono valutare l’insieme dei comportamenti

Per il TAR milanese le censure di eccesso di potere per carenze di motivazione, articolate nel primo motivo di ricorso, sono fondate.

In base al combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. 22/06/2009, n. 122, 2 del D.L. 01/09/2008, n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2008, n. 169), 1, 2 e 3 del Decreto n. 5 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’istruzione, del 16 gennaio 2009 (adottato in attuazione del succitato art. 2), ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe deve tenere conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.

Più in dettaglio, la valutazione espressa in sede di scrutinio non può riferirsi ad un singolo episodio, ma «deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico (…), tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento (…)» (così, l’art. 3 del citato D.M.).

La differenza tra il voto in condotta ed i voti sulle singole materie

La giurisprudenza ha ulteriormente declinato tali prescrizioni, ribadendo l’importanza del voto di condotta quale giudizio che l’Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici, ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi, rappresentando «il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo, la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata» [così, TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, 07-10-2009, n. 629, per cui: «(…) mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ossia relativo al processo di apprendimento, e deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi (quindi è un voto che esprime la valutazione di una corrispondente situazione oggettiva di fatto e come tale va inteso, secondo i principi generali in tema di motivazione di un atto amministrativo), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più lato che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile»; cfr. anche TAR Lombardia, Milano, III, 24-11-2010, n. 7347; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 21-05-2015, n. 477].

Pertanto, rileva il TAR, il voto in condotta non deve interessare unicamente gli aspetti didattici ma soprattutto quelli formativi per gli studenti e che tocca più sfere della vita scolastica e del percorso individuale dello studente. Sul punto della questione della necessità di adeguata motivazione e valutazione comportamentale è interessante osservare anche quanto affermato in passato dal TAR con la sentenza n. 1223 del 12 settembre 2018 il quale ha rilevato che una punizione indiscriminata dell’intero gruppo-classe, ottenuta per la via surrettizia di un severo voto in condotta attribuito a ciascuno degli alunni della classe si appalesa essere stata una misura oggettivamente sproporzionata e priva di giustificazione razionale, in particolare nei confronti di quegli alunni rimasti del tutto ignari dell’andamento dei fatti ed, eventualmente, chiusisi in un imbarazzato silenzio a fronte della grave piega che stavano prendendo gli eventi.

Dunque, concludendo, ritornando al commento della sentenza principale, osserva il TAR lombardo che la «definizione del voto di comportamento» pari a «sei» operata da parte del Consiglio di Classe non risulta sorretta da motivazione idonea a rivelarne i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche concludendo dunque che l’assegnazione del voto per il comportamento pari a «sei», così come disposta dal Consiglio di classe nei verbali di scrutinio, risulta affetta dai suesposti vizi di motivazione e va, pertanto annullata.

Le nuove direttrici del MIM sul voto in condotta

Come è noto dopo i recenti casi di bullismo e non solo che hanno interessato la nostra scuola pubblica, vi è stata una presa di posizione notevole da parte dell’attuale ministro delineando le nuove direttrici sul voto in condotta:

  1. Si precisa che il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l’anno scolastico e che nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.
  2. Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e farà media, modificando così la riforma del 2017.
  3. La valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado.
  4. La normativa attuale, che presenta varie criticità e ambiguità, prevede che la bocciatura, a seguito di attribuzione di 5 per la condotta, sia attuata esclusivamente in presenza di gravi atti di violenza o di commissione di reati. Con la riforma si stabilisce invece che l’assegnazione del 5, e quindi della conseguente bocciatura, potrà avvenire anche a fronte di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto.
  5. L’assegnazione del 6 per la condotta genererà un debito scolastico (nella scuola secondaria di secondo grado) in materia di Educazione civica, che dovrà essere recuperato a settembre con una verifica avente ad oggetto i valori costituzionali e i valori di cittadinanza.

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