Docenti neoassunti 2021/22, sarà possibile presentare nuova domanda di trasferimento?

Docenti neoassunti 2021/22, sarà possibile presentare nuova domanda di trasferimento?

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Il docente immesso in ruolo nell’a.s. 2021/22, che ha ottenuto la sede di titolarità con la mobilità 2022/23, può presentare nuovamente domanda oppure è sottoposto al vincolo triennale?

Neoassunti 2021/22 e titolarità

I docenti neoassunti nell’a.s. 2021/22 (come anche quelli assunti nel 2020/21), ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022/25, hanno avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23, al fine di ottenere la scuola di titolarità:

Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. 

I docenti, che non hanno presentato la domanda, sono rimasti nell’istituzione scolastica di assunzione ed hanno avuto assegnata la titolarità nella medesima scuola.

Quanto al previsto vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità (previsto dal CCNI, ai sensi dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94), scatta:

  • dall’a.s. di assunzione, per i neoassunti che non presentano domanda, nonché per quelli che l’hanno presentata ma non sono stati soddisfatti nel movimento;
  • dall’a.s. successivo a quello di immissione in ruolo, per coloro i quali presentano domanda e vengono soddisfatti nel movimento (ottenendo così la sede di titolarità).

Pertanto, nel caso degli assunti in ruolo nell’a.s. 2021/22, il vincolo triennale scatta:

  • dall’a.s. 2021/22, per coloro che non hanno presentato domanda di trasferimento ovvero che l’hanno presentata ma non sono stati sodisfatti nel movimento;
  • dall’a.s. 2022/23, per coloro che hanno presentato domanda di trasferimento e sono stati sodisfatti nel movimento.

CCNI 2022/25

Il succitato CCNI sulla mobilità 2022/25, com’è noto, è stato annullato dal Tribunale di Roma, per cui sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, disciplinando i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.

Le trattative per la sottoscrizione del nuovo CCNI sono ancora in corso e le parti hanno espresso idee divergenti soprattutto riguardo all’applicazione del vincolo triennale per i docenti neoassunti, previsto dal DL 36/2022, che per il Ministero va applicato ai neoassunti dall’a.s. 2022/23, mentre per i sindacati quando andrà a regime il nuovo sistema di reclutamento, delineato nel medesimo DL 36/22. Sulla questione, dopo la “scomparsa” dal decreto Milleproroghe della deroga, per un anno, dell’applicazione dei vincoli di mobilità, è intervenuto anche il Ministro Valditara, il quale ha affermato che i vincoli sono richiesti dall’UE, secondo cui nell’ambito della riforma del reclutamento uno dei punti cardine è proprio l’obbligo di permanenza triennale (in quanto dovrebbe assicurare la continuità didattica).

Evidenziamo, infine, che per i sindacati (Uil in particolare) la nuova disciplina, di cui al suddetto DL 36/22, ha annullato tutti i vincoli precedentemente previsti (vincolo neoassunti; vincolo per chi è stato soddisfatto su preferenza puntuale o nel comune di titolarità; vincolo per chi è stato trasferito ovvero ha ottenuto il passaggio di ruolo o cattedra interprovinciale).

Anche la FLC CGIL afferma dopo l’ultimo incontro del 14 dicembre 2022 “Per ciò che riguarda i preesistenti vincoli triennali, la soppressione richiesta da tutte le sigle non è ancora data per certa, ma il tema è passato in secondo piano lasciando intendere un orientamento favorevole e l’esito potrebbe volgere in positivo.”

In definitiva, per avere un quadro chiaro della situazione non si può che attendere la fine delle trattative e il nuovo testo del CCNI.

Quesito

Uno nostro lettore chiede

Sono un docente immesso in ruolo nell’anno 21/22 ed ho fatto domanda di trasferimento nell’anno di prova (21/22). Tale domanda mi è stata accettata su una scelta sintetica (distretto). Per noi immessi nell’anno scolastico 21/22 resta ancora il vincolo o almeno nel caso di scelta sintetica c’è stata una deroga in merito? Secondo voi ci possono essere speranze di eliminazione di tale vincolo?

Alla luce della disposizione contrattuale sopra riportata, i neoassunti nell’a.s. 2021/22 (come quelli assunti nell’a.s. 2020/21) sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità (con le diverse decorrenze, a seconda che si sia presentata o meno domanda di trasferimento e si sia stati o meno soddisfatti nel movimento).

Pertanto, considerato che i movimenti ottenuti e i previsti vincoli, ai sensi dell’annullato CCNI 2022/25, restano vigenti relativamente alle conseguenze da essi derivanti, il nostro lettore dovrebbe essere vincolato per tre anni nella scuola ottenuta tramite trasferimento (anche perché il vincolo triennale era previsto già prima del DL 36/22, sebbene quest’ultimo ha introdotto delle novità in materia, come ad esempio la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale). Abbiamo usato il condizione perché, come detto sopra, un quadro chiaro della situazione non si può che avere con la sottoscrizione del CCNI.

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