Docenti neoassunti 2023/24, vincolo triennale e cancellazione graduatorie. Novità decreto PA

Docenti neoassunti 2023/24, vincolo triennale e cancellazione graduatorie. Novità decreto PA

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Il decreto PA (DL n. 44/2023), pubblicato in GU il 22 aprile 2023, presenta alcune misure relative alla scuola, tra cui quelle riguardanti il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i neoassunti e la cancellazione degli stessi dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Assunzioni da GPS sostegno e via i vincoli per neoassunti 2022, ok Tfa sostegno senza selezione, specializzati estero con riserva in coda alle graduatorie. Ecco il decreto PA in Gazzetta Ufficiale

“Vecchio”

Secondo la normativa previgente, ossia il combinato disposto di cui all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 [sostituito dall’art. 44, comma 1 – lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022)] e all’articolo 399/3, del D.lgs. 297/94 [modificato dall’art. 36/2-bis del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022], il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità (assunzione) doveva applicarsi già ai neoassunti a.s. 2022/23.

Nuovo vincolo

Il summenzionato decreto n. 44/2023 (art. 5/20) ha rinviato di un anno l’applicazione del vincolo in esame e riformulato l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, disponendo quanto segue:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

A partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, dunque, ai neoassunti di tutti i gradi di istruzione si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 297/94, in base al quale:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Evidenziamo che la nuova disposizione permetterà la convalida delle istanze di trasferimento presentate con “riserva”, entro il 21 marzo u.s., dai neoassunti a.s. 2022/23. 

Cancellazione graduatorie

Un’altra novità contenuta nel decreto PA riguarda la cancellazione dei neoassunti da tutte le graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato, relativamente alla quale vigevano due diverse disposizioni normative: art. 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94 e articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017.

L’articolo 5, comma 20-lettera b), del suddetto decreto PA ha previsto l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 399 del D.lgs. 297/94 e disposto (come detto sopra) l’applicazione dell’art. 13/5 per i docenti di tutti i gradi di istruzione. Il predetto articolo 13/5, oltre a dettare disposizioni in merito al succitato vincolo, dispone quanto segue:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova … 

Il docente che supera l’anno di prova, quindi, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto o a esaurimento in cui è inserito. Tale disposizione è più rigida di quella di cui all’art. 399/3bis del D.lgs. 297/94, secondo cui era possibile permanere nelle GM di concorsi ordinari relativi a procedure diverse da quella di assunzione (ossia se inclusi in GM di concorsi ordinari relativi ad un posto/classe di concorso diversa da quella di immissione in ruolo). La nuova disposizione, invece, prevede la cancellazione da tutte le GM (oltre che dalle GI e GaE), a prescindere se sia diversa o meno da quella di assunzione.

Inoltre, conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie, sembrano dover avvenire contestualmente. Tale aspetto andrà comunque chiarito dal Ministero, al fine di evitare “comportamenti” diversi da parte dei vari Uffici scolastici territoriali e quindi uniformare la tempistica di cancellazione dalla citate graduatorie, cosa che sino ad oggi non si è verificata, nonostante le indicazioni fornite dal ministero con un’apposita nota ( nota del 26/05/2022).

Da sottolineare, infine, che la disposizione in esame prevede la cancellazione dalle GaE e dalle graduatorie di istituto, ma non indica esplicitamente le GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS? Forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Sarà compito del Ministero dissipare tale dubbi.

N.B. Il Decreto dovrà adesso essere sottoposto all’iter parlamentare per la trasformazione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Orizzonte Scuola seguirà l’iter con speciali, approfondimenti, interviste, news.

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