Docenti neoassunti in ruolo 2023: quanti anni dura il vincolo, quando si potrà rientrare nella propria provincia

Docenti neoassunti in ruolo 2023: quanti anni dura il vincolo, quando si potrà rientrare nella propria provincia

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I docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Quando sarà possibile presentare domanda di trasferimento e/o passaggio?

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Gradirei avere informazioni circa una possibile tempistica per poter rientrare in provincia di residenza e nel secondo grado di istruzione: se io accetto un’immissione in ruolo presso la scuola dell’Infanzia in una provincia diversa dalla mia residenza, entro quanti anni potrò tornare nella mia provincia e passare di ruolo nel secondo grado di istruzione (dove ho sempre prestato supplenza sia su materia che su sostegno)?

Ai sensi della normativa vigente, se non rientra in nessuna delle previste deroghe, la nostra lettrice sarà sottoposta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Pertanto, se immessa in ruolo nell’a.s. 2023/24, la lettrice potrà presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo nel corso dell’a.s. 2025/26 per l’a.s. 2026/27; durante i tre anni di blocco, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità (ossia nella provincia in cui è stata immessa in ruolo), nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08. L’accettazione delle supplenze, sottolineiamolo, è possibile solo dopo lo svolgimento dell’anno di prova.

Il vincolo triennale in esame, tuttavia, potrebbe essere superato qualora la lettrice abbia figli sino a 12 anni ovvero assista un soggetto con disabilità o ancora fruisca dell’art. 21 della legge 104/92 (disabilità personale), come si legge nell’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende la firma definitiva affinché diventi vigente (per conoscerne le modalità di applicazione, attendiamo la firma definitiva e che le disposizioni del CCNL vengano declinate nel CCNI sulla mobilità).

Per completezza di informazione, ricordiamo le disposizioni normative che disciplinano il vincolo triennale di cui sopra.

Vincolo triennale

Il vincolo triennale in esame è previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023):

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Dal combinato disposto del sopra riportato art. 399/3 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzionenel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Come già detto, il vincolo dovrebbe essere attenuato dall’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Lo stesso dicasi per il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92.

Conclusioni

In definitiva, la nostra lettrice:

  • sarà soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, a meno che non diventi soprannumeraria o in esubero ovvero non sia soggetto con disabilità ovvero assistente di soggetto con grave disabilità (a condizione che la situazione di disabilità sia sopraggiunta successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso);
  • potrebbe superare il vincolo suddetto, nel caso in cui abbia figli sino a 12 anni ovvero assista un soggetto con disabilità ovvero sia la stessa affetta da disabilità e benefici dell’articolo 21 della legge 104/92;
  • durante i tre anni di vincolo, ricorrendone le condizioni, potrà presentare di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella provincia di titolarità;
  • durante i tre anni di vincolo, svolto (e superato) l’anno di prova (quindi almeno dal secondo anno di ruolo), potrà accettare supplenze su posto intero al 30/06 e al 31/08 in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia o classe di concorso (precisiamo che abbiamo qui riportato la disposizione dell’Ipotesi di CCNL 19/21 in quanto, quando la lettrice potrà accettare supplenze, la predetta Ipotesi sarà entrata in vigore);
  • superati i tre anni, potrà presentare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio) provinciale e interprovinciale, nonché di assegnazione provvisoria/utilizzazione anche interprovinciale;
  • per presentare domanda di passaggio di ruolo nella secondaria di secondo grado, dovrà aver superato l’anno di prova ed essere in possesso dell’abilitazione specifica per la classe di concorso/grado richiesto per il passaggio.

La consulenza

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