Docenti neoassunti, nei 120 giorni non sono comprese le assenze per malattia, il giorno libero sì se si svolgono attività. FAQ

Docenti neoassunti, nei 120 giorni non sono comprese le assenze per malattia, il giorno libero sì se si svolgono attività. FAQ

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L’USR per la Sardegna pubblica una serie di FAQ dedicate ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 2022723 da concorso straordinario bis. Particolare attenzione viene data al conteggio dei 120 giorni, a volte poco chiaro per i docenti.

La malattia (per Covid e non) è contemplata nei 120 giorni di attività didattiche?

In base all’Art. 3 co. 3 DM 226/2022 – “Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.”. Pertanto le assenze dal servizio (malattia, congedo, 150 ore per l’intera giornata, permesso per Legge 104, etc.) non rientrano nei 120 giorni.

Al fine del conteggio dei 120 giorni viene considerato valido anche il periodo precedente alla “seconda” presa di servizio (stessa classe di concorso)?

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ritiene opportuno considerare come validamente svolto ai fini del computo dei 120 gg di attività didattica e dei 180 gg di servizio, il periodo svolto nella medesima classe di concorso durante l’anno scolastico 2022-2023, anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L.73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021, a prescindere dal fatto che il neoassunto abbia optato per prendere servizio nella nuova sede di assegnazione o permanere nella medesima sede presso la quale prestava già servizio.

Si precisa, tuttavia, che il servizio precedentemente svolto su altra classe di concorso non è in ogni caso valutabile.

Cosa succede se non si conseguono i 120 giorni alla data del 10 giugno (termine delle lezioni)?

Il termine ultimo per lo svolgimento di attività di cui all’art. 3 co. 1 del DM 226/2022 non è il 10 giugno (termine delle lezioni) ma quello di conclusione dell’anno scolastico. Tra il termine delle lezioni (10 giugno 2023) e la conclusione dell’anno scolastico possono essere previste attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Si coglie l’occasione per ricordare che il Comitato di valutazione può essere convocato dal dirigente scolastico (Art. 13 co 1 del DM 226/2022) nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, e a condizione che il neoassunto disponga dei prerequisiti inderogabili (120gg di AD, 180gg di Servizio e la formazione obbligatoria).

Sono in part time, come devo calcolare i giorni di servizio e di attività didattica?

La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che “fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.”

Il giorno libero settimanale viene contato tra i 120 giorni?

Può essere conteggiato solo se si tratta di un “giorno impiegato presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali” (Art. 3 co. 3 DM 226/2022). Per contro, se nel c.d. giorno libero non viene svolta alcuna attività, questo non può essere conteggiato tra i centoventi giorni di attività didattica.

I 120 giorni vanno registrati o riportati in un particolare documento? Bisogna documentare in qualche modo le attività extra che concorrono a raggiungerli?

Ne tiene traccia la scuola sulla base degli atti in proprio possesso così come integrabili dai docenti interessati. E’ opportuno che ciascun neoassunto ne tenga traccia per un’eventuale verifica con quanto registrato dall’istituzione scolastica di servizio.

I viaggi di istruzione rientrano nei 120 giorni?

Sì, in quanto considerati a pieno titolo attività didattica.

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