Docenti neoassunti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per il 2024/25?

Docenti neoassunti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per il 2024/25?

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I docenti neoassunti nell’a.s. 2023/24 potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per la sola provincia di titolarità, fatte salve le previste deroghe.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Vincitrice del concorso ordinario, sono neo assunta a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2023/2024 nella regione Lazio. Quindi, devo effettuare l’anno di prova. Nel 2024/25 posso chiedere assegnazione provvisoria a Milano per ricongiungimento al convivente?

La lettrice, ai sensi dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, compreso l’anno di prova.

Durante i tre anni di blocco, è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità (che, nel caso specifico, non interessa alla lettrice), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08. Tale ultima facoltà è esercitabile solo dopo aver svolto e superato l’anno di prova, ai sensi del DM 138/2023.

Sin qui le disposizioni di cui al D.lgs. 297/94, che dovrebbero essere “ammorbidite” dalla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva, affinché la stessa diventi CCNL e quindi vigente), in base alla quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/011, con la persona con disabilità da assistere.

La medesima disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992.

Pertanto la nostra lettrice, nel caso di figlio inferiore a 12 anni ( o di  assistenza a soggetto con grave disabilità), per l’a.s. 2024/25, potrebbe fruire della predetta deroga e quindi partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, tuttavia, per fornire informazioni più precise al riguardo, è necessario attendere al firma definitiva dell’Ipotesi di CCNL e la declinazione della predetta disposizione nel CCNI sulla mobilità.

In caso contrario, ossia nel caso in cui la lettrice non rientri in nessuna delle citate deroghe, la stessa potrà soltanto presentare domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità ovvero, superato l’anno di prova nel 2023/24, accettare eventuali supplenze da GPS (l’aggiornamento è previsto nel corso del corrente anno scolastico, per il biennio successivo) per altra classe di concorso/grado di istruzione o altra tipologia di posto (come prevede l’Ipotesi di CCNL suddetta che, per il prossimo anno, sarà sicuramente vigente).

Per completezza di informazione, illustriamo di seguito più dettagliamene la normativa relativa al vincolo in esame.

Vincolo neoassunti

L’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023, che così dispone:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Dunque, ai docenti destinatari a qualunque titolo di nomina in ruolo, dall’a.s. 2023/24, si applica quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, ove è contenuta la disposizione relativa al vincolo e in base al quale:

  • il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova [ai tre anni citati si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. 59/2017. Si tratta dei docenti della scuola secondaria che parteciperanno ai previsti concorsi nell’ambito del nuovo sistema di formazione e reclutamento (ciò non riguarda comunque la lettrice)];
  • durante i tre anni di vincolo, i neoassunti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato;
  • il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero e nemmeno ai docenti con grave disabilità personale oppure docenti che assistono un persona con grave disabilità (coniuge, parte di un’unione civile, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado), a condizione che la stessa (situazione di disabilità, sia personale che del soggetto assistito) si sia verificata, o meglio sia stata accertata, dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Il vincolo in esame, come detto sopra, dovrebbe essere derogato (vedremo come, non appena sarà redatto il CCNI mobilità) per ricongiungimento a figli minori id 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42  del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere ovvero per i chi beneficia dell’art. 21 della legge 104/92, ai sensi di quanto disposto dall’Ipotesi di CCNL 2019/21.

Conclusioni

Ritornando al quesito della lettrice, per il 2024/25 la stessa:

  • potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Milano, se rientra in una delle deroghe di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 (esubero/soprannumero ovvero docente con grave disabilità oppure che assiste un soggetto con grave disabilità, a condizione che tali situazioni siano avvenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso);
  • potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Milano, se rientra in una delle deroghe di cui all’Ipotesi di CCNL 2019/21;
  • potrà presentare, ricorrendone le condizioni, domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione per la sola provincia di titolarità;
  • potrà ottenere supplenze (se inclusa in GPS o GaE) per altra classe di concorso/grado/tipologia di posto (per il prossimo anno l’Ipotesi di CCNL 2019/21 sarà senza dubbio vigente), a condizione di svolgere e superare l’anno di prova nel 2023/24;
  • se non rientra in nessuna delle suddette deroghe, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, nonché domanda di trasferimento, nel corso dell’a.s. 2025/26 per l’a.s. 2026/27.

Questa l’attuale normativa. Se dovessero esserci novità, non mancheremo di comunicarlo.

Mobilità docenti 2024/25, chi potrà e chi no presentare domanda. No requisito residenza nella provincia richiesta

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