Docenti neoimmessi in ruolo 2023/24: chi deve svolgere anno di prova, chi no, chi può rinviarlo. SCHEMA ed ESEMPI. Nominativi entro il 16 ottobre

Docenti neoimmessi in ruolo 2023/24: chi deve svolgere anno di prova, chi no, chi può rinviarlo. SCHEMA ed ESEMPI. Nominativi entro il 16 ottobre

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Docenti neoimmessi in ruolo 2023/24, compresi coloro che sono stati assunti negli anni precedenti e hanno rinviato o coloro che non lo hanno superato: ecco chi deve svolgere l’anno di prova e formazione di cui al DL 206/20022. Nelle prossime settimane gli Uffici Scolastici saranno chiamati a svolgere la rilevazione del numero di docenti coinvolti: è un adempimento che riguarda le segreterie scolastiche.

Il percorso che porta all’immissione in ruolo definitiva è diverso per i vari aspiranti. Infatti, i docenti assunti da:

  • GaE e GM sono subito assunti a tempo indeterminato e seguono solo il percorso relativo all’anno di prova, ai fini della conferma in ruolo;
  • GPS sostegno/elenco aggiuntivo, una volta assunti a tempo determinato, seguono l’anno di prova. La novità é la lezione simulata (gli assunti nel 2022/23, che hanno rinviato l’anno di prova, svolgono una prova disciplinare e non la lezione simulata);
  • concorso straordinario bis una volta assunti a tempo determinato, seguono l’anno di prova, cui si aggiunge il percorso universitario con prova conclusiva, ai fini dell’acquisizione di 5 CFU.

Docenti neoassunti 2023: anno di prova diverso a seconda se in ruolo da GaE e concorsi, concorso bis, GPS sostegno [SCHEMA]

Chi deve svolgere l’anno di prova e formazione

I docenti interessanti all’anno di prova e formazione nel 2023/24 sono:

1. neoassunti a tempo indeterminato 2023/24 (da GaE e concorso)
2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non lo abbiano completato (es. congedo per malattia, maternità, dottorato…. che abbiano impedito di effettuare i 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche)
3. docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo;
4. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti che devono ripetere il periodo di prova; Ecco cosa prevede la ripetizione dell’anno di prova
5. assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione;
6. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiano superato.
7. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021; + 5 CFU (se non già conseguiti, a tal fine, nel 2022/23) Leggi tutto
8. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23 di cui all’art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno) per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiano superato;
9. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24 di cui al D.L. 44/2023 articolo 5, commi da 5 a 12 (prima fascia sostegno);

Gli elenchi dei docenti servono affinché le Scuole Polo di Ambito per la formazione possano predisporre le attività.

Chi non deve svolgere l’anno di prova e formazione

L’anno di prova e formazione non va svolto dai docenti:

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.

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Assunto con ricorso GAE in B14, anno di prova superato nel 2017/2018. 2022  arriva esito negativo del ricorso, licenziato. Quest’anno 2023/2024 è stato riassunto nella stessa classe di concorso con concorso straordinario Anno di prova, docenti già in ruolo con riserva: non devono ripeterlo, se assunti nuovamente nello stesso grado o classe di concorso in cui l’hanno superato

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Rinvio anno di prova e formazione

Il DM 226/22, ricorrendone i previsti motivi, contempla la possibilità di rinviare l’anno di prova. Nello specifico, l’anno di prova è rinviabile:

  • nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca;
  • in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Docenti neoimmessi in ruolo 2023/24, rinvio anno di prova possibile. Si ritarda anche il trasferimento?

180 giorni servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche

E’ l’articolo 3 del DM 226/2022 a disporre

Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

Come calcolare i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattiche

N.B. Il conteggio è uguale, indipendentemente dalla procedura di assunzione.

Anno di prova docente in part time 

Per i docenti in regime di part-time il numero di giorni succitato va ridotto proporzionalmente

Docenti ancora da assumere

Ricordiamo che questi due parametri, 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattiche dovranno essere rispettati anche dai docenti ancora da assumere da concorso straordinario bis.

I docenti ancora da assumere per eventuale surroga da GaE e concorso avranno invece decorrenza solo giuridica dal 1° settembre 2023 ed economica dal 1° settembre 2024 o comunque dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2024/25

La rilevazione

Va effettuata entro il 16 ottobre. Gli Uffici Scolastici stanno diramando gli avvisi per compilare i form con i nominativi dei docenti che devono o non devono svolgere l’anno di prova e formazione, richiesto dal Ministero a livello nazionale con la nota del 9 ottobre prot. n. 15173. Attenzione alla data regionale.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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