Docenti non vaccinati, rientro in servizio a 36 ore: il Ministero lascia la questione aperta

Docenti non vaccinati, rientro in servizio a 36 ore: il Ministero lascia la questione aperta

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Tavolo tecnico per la definizione del protocollo di sicurezza convocato nel pomeriggio al Ministero dell’Istruzione. Diversi gli argomenti trattati nel corso della riunione tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali. 

Sulla questione riguardante i docenti vaccinati e l’estensione della prestazione lavorativa a 36 ore, il Ministero, secondo quanto raccolto, non chiude all’interpretazione emersa nelle scorse ore (la stessa che la redazione di Orizzonte Scuola ha fornito ai lettori nella mattinata di martedì 29 marzo), ma sulle sollecitazioni dei sindacati preferisce, al momento, non confermare, né smentire l’interpretazione.

Docenti non vaccinati, Bianchi: “Il rientro in classe sarebbe stato segnale diseducativo” [TESTO INTEGRALE]

Il rientro del personale non vaccinato e l’obbligo da parte del dirigente scolastico di ‘utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica’, così come previsto dall’art.8, comma 3 del decreto legge 24 marzo 2022, n.24, è stato oggetto di una lunga discussione anche alla luce della nota del Ministero del 28 marzo.

Il Ministero, nella nota emanata lunedì scorso, specifica che il personale non vaccinato potrà essere impegnato nello svolgimento di altre funzioni rientranti tra le altre mansioni quali, a titolo esemplificativo, le attività di carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione e, dall’altro, si afferma che al suddetto personale si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento”.

Secondo quanto raccolto, per il Ministero dell’Istruzione, il docente non vaccinato verrebbe inquadrato in un ruolo diverso, cioè quello del personale ATA, con conseguente estensione della prestazione lavorativa a 36 ore settimanali. Una situazione che, in base alle indicazioni raccolte, lascerebbe spazio a diverse interpretazioni.

Il Ministero, avrebbe però preso l’impegno a rendere disponibile il codice Sidi per poter accedere alle sostituzioni.

Per quanto riguarda, invece, la fornitura di mascherine FFP2, quelle chirurgiche continueranno a essere fornite dall’amministrazione, mentre le FFP2 potranno essere acquistate autonomamente dalle singole scuole. Invece, come già scritto, la didattica digitale integrata, prevista dall’art.9, comma 2 del Decreto legge n. 24/2022, resta una mera facoltà offerta alla famiglia o all’alunno, se maggiorenne, che potrà richiederla, previa certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità della stessa con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

In conclusione, ai fini del calcolo del quarto caso di positività, non viene considerato il personale scolastico docente ed ATA (misura già prevista); va considerato un intervallo non superiore a cinque giorni tra un caso e l’altro.

Critica l’Anief. Per il presidente del sindacato, Marcello Pacifico: “L’amministrazione ha preferito non affrontare in un documento unico i temi relativi al demansionamento del personale non vaccinato in rientro dopo il 31 marzo, in particolare l’utilizzo del personale docente nelle attività di supporto alla didattica e i relativi chiarimenti sulle 36 ore di servizio, così come i ritardi nelle attivazioni dei protocolli di rientro per i negativizzati da contagio, tematiche che se non affrontate per tempo faranno sentire il loro peso nei prossimi giorni”.

Cosa è previsto per la scuola

  • Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
  • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
  • è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
  •  la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
  • l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
  • i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Il governo precisa che dal 1° aprile cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:

  1. fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
  2. procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

Al riguardo, si richiama il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 che, all’art. 36, comma 2, ha previsto un incremento del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro.

Queste risorse finanziarie, a breve assegnate alle istituzioni scolastiche, potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà a essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid-19.

Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo

L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamoLa dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

Chi è escluso dall’obbligo vaccinale

Secondo quanto segnala la nota ministeriale, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Svolgimento della prestazione lavorativa

Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Le mansioni del personale scolastico non vaccinato

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

30 milioni per la sostituzione del personale

Per consentire le sostituzioni vengono stanziati oltre 30 milioni di euro per il 2022.

LA GUIDA DI ORIZZONTE SCUOLA

Covid, Dad a richiesta dei positivi su specifica prescrizione medica. Mascherina chirurgica obbligatoria, ritornano le gite. NOTA Ministero [PDF]

, 2022-03-30 15:31:00, Tavolo tecnico per la definizione del protocollo di sicurezza convocato nel pomeriggio al Ministero dell’Istruzione. Diversi gli argomenti trattati nel corso della riunione tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali. 
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