Docenti titolari che sono rientrati dopo il 30 aprile: quali i loro impegni

Docenti titolari che sono rientrati dopo il 30 aprile: quali i loro impegni

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Un’insegnante di scuola secondaria ci chiede un parere esponendoci la sua situazione: è rientrata dopo il 30 aprile, in seguito a Maternità ed è quindi a disposizione della propria istituzione scolastica. Quali mansioni dovrà eseguire? Le opinioni tra i colleghi sono discordanti: c’è chi ritiene necessaria la presenza a tutte le attività scolastiche quindi agli adempimenti di fine anno, chi no. Proviamo a rispondere.

La continuità didattica

Per ragioni di continuità didattica, intesa come principio di salvaguardia dell’effettività del diritto all’istruzione di alunni e studenti che sarebbe pregiudicato dal ricambio dei docenti, l’art. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 disciplina il caso del docente assente per un lungo periodo continuativo che rientri in servizio dopo la data del 30 aprile.

La disciplina

L’art. 37 stabilisce che: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

La continuità dell’assenza

La norma richiede quale requisito imprescindibile la continuità dell’assenza del titolare: il periodo o i periodi di assenza non devono essere interrotti dal rientro in servizio effettivo del docente.

Attenzione: si considera interruttivo della continuità anche il rientro in servizio e/o in disponibilità anche di un solo giorno. Facciamo un esempio: se il docente non copre con assenza il periodo del 5-6 gennaio, pur in assenza di attività didattica in quanto trattasi di giornata prefestiva e festiva, la continuità dell’assenza viene pregiudicata. Pertanto il conteggio dei 150 giorni ripartirà da capo.

Come calcolare le giornate di assenza. leggi qui:

Docente rientra in servizio dopo il 30 aprile, guida con precisazioni utili – Orizzonte Scuola Notizie

Supplente e rientro del titolare: quando scatta la continuità didattica e dunque la proroga del contratto al termine delle lezioni? – Orizzonte Scuola Notizie

Docente titolare che rientra dopo il 30 Aprile: come viene impiegato

  • supplenze
  • svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi (corsi di recupero)
  • altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima

Naturalmente il tutto per un orario di lavoro/18 ore settimanali. I primi 2 punti sono abbastanza delineati. Il terzo è più generico. In questi casi è l’autonomia della singola istituzione scolastica a declinare le attività, mansioni che il docente rientrato dopo il 30 aprile deve effettuare.

Per quanto riguarda gli scrutini e le valutazioni finali viene utilizzato il supplente ma al docente potrebbe essere richiesto di  fornire apposita relazione al Consiglio di Classe poco prima dell’inizio degli scrutini (ancor meglio qualche giorno prima) contenente elementi conoscitivi sugli alunni ai quali ha effettuato eventuali interventi di recupero; anche durante gli Esami, i docenti titolari rientrati dopo il 30 aprile, se richiesto espressamente, devono rimanere a disposizione per sostituire colleghi che dovessero avere improvvisi impedimenti.

Inoltre tali insegnanti, al pari degli altri colleghi, verranno utilizzati in tutte le altre attività connesse al funzionamento della scuola nel rispetto delle delibere del Consiglio di Istituto, Collegio Docenti e delle disposizioni di natura datoriale/gestionale del Dirigente scolastico. A titolo esemplificativo adempimenti quali riordino biblioteca, sala professori, aula informatica, aule in generale, cassetti, armadi etc e/o le restanti attività scolastiche (collegio docenti, dipartimenti) se programmate nel Piano annuale delle attività dei docenti.

Il principio è che al di là delle attività in classe, che non è possibile svolgere perchè portate avanti dal supplente, tutte le altre attività rientrano comunque nel profilo professionale dell’insegnante che rientra a scuola dopo il 30 aprile.

Fino all’ultimo giorno di lezione, secondo il proprio orario o un nuovo orario concordato, il docente “è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima”.

In questo modo il docente compensa l’attività didattica “pura”. Al di là di questa differenza, il docente è tenuto a tutti gli altri adempimenti al pari dei colleghi.

, 2022-06-01 14:57:00, Un’insegnante di scuola secondaria ci chiede un parere esponendoci la sua situazione: è rientrata dopo il 30 aprile, in seguito a Maternità ed è quindi a disposizione della propria istituzione scolastica. Quali mansioni dovrà eseguire? Le opinioni tra i colleghi sono discordanti: c’è chi ritiene necessaria la presenza a tutte le attività scolastiche quindi agli adempimenti di fine anno, chi no. Proviamo a rispondere.
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