Il docente soprannumerario per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità deve presentare domanda condizionata. Le preferenze interprovinciali non invalidano la domanda
Un lettore ci scrive:
“Nell’anno scolastico 2021/22 sono stato trasferito a domanda condizionata in un’altra scuola della provincia di titolarità. Con la mobilità 2022/23 vorrei usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità e chiedere contemporaneamente anche il trasferimento interprovinciale. É possibile indicare prima preferenze per altre province e poi la scuola di precedente titolarità senza perdere la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità?”
La risposta al quesito del nostro lettore è sicuramente affermativa.
L’inserimento di preferenze interprovinciali prima di quella relativa alla scuola di ex-titolarità non determina, infatti, la perdita della precedenza per il rientro se il docente non può essere soddisfatto per nessuna delle preferenze interprovinciali indicate nella domanda
Il docente che condiziona la domanda per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità, può inserire anche preferenze interprovinciale e deve seguire precise regole per l’inserimento delle preferenze provinciali
Nell’ambito della provincia di titolarità è necessario inserire come prima preferenza la scuola di ex-titolarità o direttamente, tramite preferenza sintetica, il comune di precedente titolarità.
E’ possibile, chiaramente, indicare anche preferenze provinciali relative a comuni diversi da quello di titolarità, purché il docente esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità prima dei codici relativi ad altri comuni, sia di singola scuola, sia sintetici, all’interno della provincia di titolarità.
Se nella stessa domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze
interprovinciali.
Il nostro lettore, quindi, potrà inserire nella domanda condizionata preferenze interprovinciali prima di quella relativa alla scuola di precedente titolarità.
Se sarà soddisfatto per una delle preferenze interprovinciali non potrà più usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità
Se, invece, non ci saranno disponibilità nelle preferenze interprovinciali inserite, nella valutazione della domanda potrà usufruire della precedenza per il rientro nella scuola che risulta inserita come prima scelta tra le preferenze provinciali
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