Il docente soprannumerario può presentare domanda condizionata inserendo anche preferenze interprovinciali. La valutazione della domanda segue l’ordine delle preferenze
Una lettrice ci scrive:
“Sono titolare presso un Istituto superiore dichiarato soprannumerario per l’a.s. 2023/2024. Ho fatto, pertanto, domanda di mobilità obbligatoria interprovinciale (ho cambiato provincia) condizionata. Molti, anche tra i sindacalisti, mi hanno consigliato di non fare domanda condizionata altrimenti non ha senso cambiare provincia in quanto il condizionamento ha la priorità. Tuttavia, leggendo attentamente la circolare del 03 marzo 2023 si evince che le preferenze interprovinciali hanno la precedenza anche sul condizionamento della domanda e solo se non venissi soddisfatto nelle scelte interprovinciali sarei riassorbito nella scuola di titolarità. Tuttora mi rimane il dubbio“
Il docente dichiarato soprannumerario può presentare sia domanda volontaria che domanda condizionata. Con la domanda condizionata esprime la volontà di non essere trasferito se, in fase di mobilità, dovesse liberarsi una cattedra nella scuola di titolarità. In tal caso la sua domanda di trasferimento verrebbe annullata automaticamente
Quali preferenze nella domanda condizionata
Il docente dichiarato soprannumerario, che condiziona la domanda rispondendo negativamente al quesito riportato nella relativa casella del modulo, dichiarando, in tal modo, che intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità prima dei codici relativi ad altri comuni.
Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze analitiche sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
Il docente che condiziona la domanda, ma è interessato prioritariamente a ottenere il trasferimento in altra provincia, dovrà inserire prima le preferenze interprovinciali e solo dopo quelle provinciali secondo le regole indicate sopra.
La valutazione della domanda seguirà, quindi, l’ordine con il quale sono state inserite le preferenze.
In questo caso, che è quello che interessa la nostra lettrice (domanda condizionata con preferenze interprovinciali espresse prima di quelle relative alla provincia di titolarità), il docente, quindi, non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali
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