Domanda supplenze 2023/2024: interessa i docenti sia di GaE che GPS. Può presentarla anche chi lo scorso anno ha rinunciato allincarico

Domanda supplenze 2023/2024: interessa i docenti sia di GaE che GPS. Può presentarla anche chi lo scorso anno ha rinunciato allincarico

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Domanda supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024: possono presentarla tutti gli aspiranti interessati, presenti nelle GaE e nelle GPS prima fascia, elenco aggiuntivo e seconda fascia , nonché graduatorie incrociate, che saranno pubblicare nelle prossime settimane dagli Uffici Scolastici.

Chi può presentare domanda

Tutti gli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS.

Gli elenchi validi per l’anno scolastico 2023/24 saranno pubblicati nelle prossime settimane dagli Uffici Scolastici.

Le GaE sono state aggiornate ad aprile 2022 e sono valide per un biennio.

Il nuovo elenco valido per il 2023/24 non conterrà chi è stato immesso in ruolo nel 2022, mentre potrebbero verificarsi aggiornamenti per scioglimento riserva per abilitazione conseguita, inserimento riserva di legge, inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GaE sostegno per titolo conseguito entro il 30 giugno 2023. Le operazioni che era possibile effettuare entro lo scorso 4 luglio

N.B. Gli aspiranti inseriti in GaE con riserva in attesa di conseguimento del titolo non possono essere destinatari di proposta di supplenza.

Le GPS saranno ripubblicate per l’anno scolastico 2023/24. L’elenco potrebbe presentare punteggi e posizioni diverse rispetto a quelle dello scorso anno scolastico. Le segreterie scolastiche infatti hanno controlli le dichiarazioni presentate da numerosi aspiranti  di prima e seconda fascia e convalidato,  rideterminato  il punteggio oppure escluso dalla graduatoria per mancanza del titolo di accesso.

Questo, a livello provinciale, potrebbe “rimescolare” le posizioni, per cui prima di accingersi alla compilazione della domanda è bene accertarsi della propria posizione e di quale relazione potrebbe esserci con le disponibilità note.

Per l’anno scolastico 2023/24 inoltre sono stati creati gli elenchi aggiuntivi per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione e/o la specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2023, con scioglimento della riserva entro lo scorso 4 luglio.

Si è inoltre venuta a determinare una diversa normativa per gli aspiranti inseriti con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero.

In seguito alle disposizioni introdotte dal decreto PA dello scorso 22 aprile 2023, il Ministero ha comunicato ai sindacati che la prima fascia sarà costituito da elenchi 1A, 1B, 1C, 1D. Graduatorie GPS prima fascia: ci sarà fascia 1A, 1B, 1C, 1D a seconda se si è inseriti a pieno titolo o con riserva. NOVITÀ

Domanda per una o più o tutte le classi di concorso

L’aspirante può decidere di compilare la domanda per tutte o solo per una o più delle classi di concorso in cui è inserito. Può inoltre decidere quale sarà l’ordine delle classi di concorso analizzate dall’algoritmo. Questo comprende anche le graduatorie incrociate su sostegno che, per chi non ha una buona posizione in GPS, potrebbe essere una soluzione per avere maggiore certezza dell’incarico, dato l’elevato numero di supplenze che ogni anno interessa il settore.

Deve presentare la domanda anche chi l’ha già presentata negli anni precedenti

La domanda per la richiesta di attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno da GaE e GPS è annuale. Deve dunque ripresentarla anche l’aspirante che l’ha già presentata negli anni precedenti, se vuole partecipare alla procedura.

Il Ministero ha chiarito ai sindacati che tali aspiranti non troveranno inserite a sistema le preferenze già inserite lo scorso anno scolastico, anche se la compilazione dovrebbe essere semplificata sia dal punto di vista dell’interfaccia grafica, sia per la possibilità di inserire i dati tramite tablet o smartphone.

L’aspirante che nell’anno scolastico 2022/23 ha rinunciato alla proposta di nomina senza prendere servizio nella scuola assegnata, ha subìto una sanzione relativa all’anno scolastico di riferimento.

In base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 la rinuncia alla supplenza attribuita tramite il sistema informatico da GaE o GPS comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché se non ci sono più aspiranti, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento. 

L’anno scolastico di riferimento era, naturalmente, il 2022/23. I docenti rientrano in lizza e possono partecipare al pari dei colleghi alle supplenze per l’anno scolastico 2023/24.

Non può presentare la domanda il docente che ha abbandonato il servizio

Diversa invece la sanzione che l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 per i docenti che dopo aver assunto servizio hanno abbandonato l’incarico.

L’abbandono del servizio infatti comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

In questo caso la sanzione interessa sia l’anno scolastico 2022/23 che il 2023/24. Negli incontri dei sindacati con la struttura tecnica del Ministero non è stato ancora riferito quale alert segnalerà questo divieto.

Chi non presenta domanda

Rinuncia a priori all’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 tramite lo scorrimento di GaE e GPS o, se queste ultime non hanno più aspiranti da contattare, anche da graduatorie di istituto per le stesse supplenze.

L’aspirante può invece ancora aspirare a supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto (le max venti scuole scelte al momento di presentazione della domanda per GPS o elenco aggiuntivo), in base alle disponibilità che si verranno a determinare nella singola scuola. Queste supplenze potranno essere più o meno brevi, a seconda la circostanza che la determina (malattia, gravidanza, congedo, aspettativa) e può avere come data di chiusura max l’ultimo giorno di lezione, stabilito a livello regionale.

Ne abbiamo parlato anche in Supplenze docenti 2023/2024, cosa succede se non si inseriscono le 150 preferenze? [VIDEO]

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Supplenze docenti 2023/2024: scelta max 150 preferenze, da quali graduatorie, con quale ordine. Nuovo sistema [LO SPECIALE]

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