Donazione immobile in cui non si è residente, quali tasse?

La normativa sulla legge 104 non prevede obbligo di trasferimento della residenza per assistere il malato, ecco i dettagli.

Per poter richiedere il congedo straordinario previsto dalla legge 104, non è necessariamente richiesto il cambio di residenza. Infatti, se assistito e assistente non vivono nello stesso Comune, è possibile evitare il cambio di residenza, chiedendo la dimora temporanea nel Comune in cui vive la persona da assiste. Mentre il cambio di residenza diventa obbligatorio solo nel caso sin cui non è possibile ricorrere alla dimora temporanea. Tuttavia i beneficiari della prima casa non perdono le agevolazioni, perché quello che conta non è vivere nello stesso immobile, ma avere la residenza nello stesso comune. Un lettore però ha già spostato la residenza a casa dei propri genitori e sta per ricevere un immobile in donazione, ci chiede quali spese deve affrontare. 

Buongiorno, avendo trasferito  residenza dalla prima casa in casa dei miei per beneficiare di legge 104, vorrei sapere gentilmente se ricevendo in donazione un rudere in altra regione in fase di ristrutturazione, quali sono le relative tasse. Grazie

Le spese relative alla donazione

Chi riceve un immobile in donazione è tenuto al pagamento di un’imposta. Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute:

  • l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
  • l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile

Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: in questo caso il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Oltre a tali imposte occorrono pagare le aliquote e le franchigie relative al rapporto di parentela tra beneficiario e donante:

  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
  • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
  • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
  • 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti. A tali somme si aggiunge poi la parcella del notaio che eseguirà la donazione 

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