Doppio lavoro senza autorizzazione: così è stata licenziata una docente dopo aver superato il concorso e ottenuto il ruolo nel 2018. La donna, nonostante fosse nota per il secondo lavoro come dietista, per i giudici non aveva diritto a mantenere il posto a scuola. La vicenda è riportata da Luccaindiretta e diffusa anche dall’Ufficio scolastico di Lucca.
“La ricorrente, diversamente da quanto rilevato nelle note conclusive, non aveva dichiarato solamente la situazione di incompatibilità, ma aveva espressamente optato per il nuovo lavoro in sede di presa di possesso, continuando tuttavia a svolgere la propria attività privatistica di dietista pur consapevole dell’incompatibilità astratta di tale attività e della necessità di richiedere eventuale autorizzazione, determinandosi ad avanzare tale richieste solo all’esito dell’avviato procedimento disciplinare, pur nella piena consapevolezza di aver reso una dichiarazione difforme in sede di instaurazione del rapporto di lavoro”, riporta la sentenza.
E prosegue: “E’ vero che la condotta del Ministero per certi versi non è pienamente lineare laddove a fronte della sia pur sopravvenuta richiesta di autorizzazione a svolgere l’attività privata di dietista in luogo di un provvedimento, positivo o negativo, invita la ricorrente intanto a rimuovere la situazione di incompatibilità per poi provvedere sulla suddetta istanza. Questa condotta sicuramente letta singolarmente non è pienamente conforme a correttezza e buona fede, non avrebbe senso sollecitare la rimozione dell’incompatibilità per poi pronunciarsi favorevolmente in ordine alla compatibilità dell’attività svolta. Pertanto, pur a fronte di tale condotta da parte dell’amministrazione senz’altro non connotata da correttezza e buona fede, la situazione di incompatibilità risulta effettiva sin dall’inizio dell’instaurazione del rapporto di lavoro non avendo la ricorrente tempestivamente avanzato richiesta di autorizzazione”.
Incompatibilità secondo lavoro docenti
La normativa sulle incompatibilità distingue tra:
- incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
- incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
- attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS
Illuminante sulla questione è la nota dell’USR Sicilia del 31/08/2020.