Cambiano i percorsi di abilitazione dei docenti di scuola secondaria di I e II grado: il DPCM 30, 36 e 60 CFU è stato firmato e si è in attesa della sua pubblicazione. Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU/CFA. Si conosce la bozza del decreto e principali punti illustrati dal Ministero in un comunicato.
– È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
– Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata, il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato, grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
– I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.
I 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sono uno dei requisiti di accesso al primo concorso della fase straordinaria, atteso per settembre. I 24 CFU costituiranno la base per arrivare ai 60 CFU previsti come standard per il conseguimento dell’abilitazione.
A fare chiarezza è stata Chiara Cozzetto di Anief durante la diretta del 4 agosto.
Fra le varie domande poste dai nostri utenti, 10:17 I 24 CFU saranno riconosciuti anche dopo la fase transitoria?
“Nella bozza di DPCM – spiega Cozzetto – non c’è un termine entro cui ‘scontare’ i 24 CFU. Alla procedura ordinaria dei 60 cfu si affianca quella dei 36 CFU e sembra essere una definizione permanente rispetto alla fase transitoria. A questo aggiungo che potrebbero essere scontati ulteriori CFU conseguiti dal docente in vari percorsi universitari o post universitari entro i limiti che va a definire il ministero dell’università con delle tabelle che saranno allegate al DPCM“.
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