Sono lontani i tempi, forse addirittura lontanissimi, quando c’era chi gridava contro il Governo Conte 2 e contro il decreto del Ministro Fioramonti che, nella sua conversione in legge, aveva escluso dal concorso riservato per dsga il personale Amministrativo facente funzione privo del titolo di studio specifico per il ruolo dsga. Quel concorso riservato avrebbe consentito a tantissimi dsga facenti funzione che avevano ricoprto, per lungo tempo, il ruolo di direttore dei servizi generali amministrativi. C’era chi ha sempre sostenuto l’importanza della valorizzazione dell’esperienza di chi, pur non avendo titolo specifico, è stato utilizzato per diversi anni a ricoprire il ruolo del facente funzione dsga. Sono passati circa 3 anni dalla legge che ha di fatto tagliato fuori dal concorso riservato tutti quei facenti funzione che non possedevano il titolo di laurea specifico per ricoprire il ruolo dsga.
Le novità introdotte dal CCNL scuola 2019-2021
Dal concorso mancato al rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 il passo è breve, ma i contenuti sono molto differenti. Si è passati dalla rivendicazione di un concorso riservato per tutti i facenti funzione dsga, a prescindere dal titolo specifico, ad un contratto che stabilisce delle regole rigide sulla sostituzione del dsga e introduce la figura della figura di Funzionario e di Elevata Qualificazione.
Tale figura di funzionario e di Elevata Qualificazione sarà soggetta ad incarico a termine con una durata triennale. Nel suddetto ruolo confluiranno gli attuali DSGA e gli Assistenti Amministrativi facenti funzioni, facendo nascere una nuova struttura professionale che subisce notevoli trasformazioni.
Due saranno le nuove modalità per la sostituzione del DSGA assente:
- quella relativa alle assenze superiori a 15 gg. ma inferiori ai 90 gg. in cui l’incarico di sostituzione è assegnato direttamente dal DS senza possibilità di rifiutarlo e senza nessun tipo di vincolo di parte datoriale circa i criteri e le motivazioni della scelta.
- quella relativa alle assenze dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, in cui l’incarico di sostituzione è assegnato mediante il criterio della “reggenza obbligatoria” direttamente dall’Ambito Territoriale.
C’è da dire che tra le novità più importanti introdotte dall’ipotesi di CCNL scuola 2019-2021, c’è quella che ai DSGA storici è garantito l’incarico di DSGA nonché un generico “diritto di precedenza” per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola. In buon sostanza il DSGA avrà un contratto di scadenza triennale che dovrà passare da una richiesta di riconferma per essere rinnovato. È utile aggiungere che ai neo funzionari riconosce il “titolo di precedenza” per l’eventuale riconferma della sede una volta conferito un incarico di elevata qualificazione. Comunque tale condizione resta subordinata al verificarsi della condizione di parità fra il numero degli incaricati e i posti di DSGA.
Meccanismo simile alle reggenze dei DS
Di fatto queste norme ricalcano quelle attualmente esistenti per i dirigenti scolastici, creando la “reggenza obbligatoria” per le sostituzioni di dsga assenti per più di 3 mesi o per l’intero anno scolastico. In buona sostanza la reggenza sarà disposta con il metodo discrezionale da parte dell’Ambito provinciale, riproponendo il meccanismo delle reggenze dei dirigenti scolastici. In buona sostanza viene messa la parola fine sulla vicenda dei facenti funzione con buona pace di chi strillava contro il Decreto Scuola del 2019 che, nella sua conversione in legge, aveva tradito l’attesa di migliaia di facenti funzioni.
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