Sino al prossimo 27 aprile è possibile presentare le domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS posto comune e sostegno. Docenti di ruolo: chi può inscriversi e chi no.
Requisiti
Possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS:
- sostegno, gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023;
- posto comune, gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, entro il 30 giugno 2023.
Gli aspiranti, che hanno conseguito il titolo di abilitazione/specializzazione all’estero e non sono ancora in possesso del riconoscimento dello stesso, presentano domanda con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione dell’avvenuto riconoscimento del titolo, a cura degli interessati, direttamente all’Ambito territoriale competente (ossia quello a cui è stata inoltrata la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi).
Domanda
Ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi, gli aspiranti presentano domanda, tramite Istanze Online, entro il 27 aprile 2023 alle ore 14.00.
L’istanza va presentata, entro la suddetta data, anche da coloro i quali conseguono il titolo di di specializzazione/abilitazione successivamente al 27 aprile ed entro il 30 giugno 2023. In tal caso, la domanda sarà con riserva, che sarà sciolta dall’aspirante comunicando l’avvenuto conseguimento del titolo, sempre tramite Istanze Online, nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023.
Provincia di inserimento
La provincia richiedibile ai fini dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi:
- deve essere la stessa di quella scelta all’atto dell’inserimento/aggiornamento delle GPS 2022/24, anche per una diversa classe di concorso/posto, rispetto a quella per cui si chiede l’inserimento negli elenchi (si tratta di aspiranti già inclusi in GPS);
- a scelta dell’interessato, per gli aspiranti non inclusi in nessuna GPS.
Conseguentemente, l’istanza va inoltrata:
- al medesimo Ambito territoriale provinciale destinatario della precedente istanza di inclusione in GPS, ossia quella presentata entro il 31 maggio 2022 per il biennio 2022/24;
- all’ATP della provincia scelta per gli aspiranti non inseriti in nessuna GPS.
I docenti assunti a tempo indeterminato possono presentare anch’essi domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS posto comune e sostegno. Il DM n. 53/2023, infatti, non presenta alcun divieto in tal senso ma dispone soltanto che, ai fini del predetto inserimento, è necessario essere in possesso dell’abilitazione e/o della specializzazione su sostegno entro il 30 giugno 2023.
Dobbiamo tuttavia evidenziare quanto segue:
- la richiesta di inclusione negli elenchi aggiuntivi andrebbe effettuata per una diversa classe di concorso/posto ovvero per un diverso grado di istruzione rispetto a quelli di titolarità; viceversa gli interessati non potrebbero fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 e quindi ottenere un’eventuale supplenza, scopo questo per cui si può chiedere l’inclusione negli elenchi;
- i docenti, confermati in ruolo e cancellati nel 2022/23 dalle GPS, sulla base di quanto disposto dall’art. 399/3bis del D.lgs. 297/94 e dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, non possono chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, in quanto il depennamento è valido per l’intero biennio di vigenza delle GPS;
- i docenti, cancellati dalle GPS nell’a.s. 2021/22 ovvero nell’a.s. 2020/21 (e che naturalmente non si siano già inseriti nel 22/24 per la stessa classe di concorso/posto in prima fascia), sulla base di quanto disposto dall’art. 399/3bis del D.lgs. 297/94 e dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, in quanto nel 2022 le GPS si sono ricostituite.
Riguardo al punto 1, precisiamo che i docenti specializzati su sostegno nel medesimo grado di titolarità non possono accettare supplenze su sostegno (anche dunque se titolari su classe di concorso/posto), in quanto quest’ultimo non è una classe di concorso ma una tipologia di posto. L’art. 36 succitato, infatti, prevede che i docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 per una diversa classe di concorso/posto ovvero per un diverso grado di istruzione rispetto a quelli di titolarità. Conseguentemente, il titolo di specializzazione è spendibile dai docenti di ruolo nell’ambito delle predette supplenze, soltanto se sia sta conseguito per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità.
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