Emergenza maltempo, scuole chiuse giovedì 18 maggio: ecco dove [IN AGGIORNAMENTO]

Emergenza maltempo, scuole chiuse giovedì 18 maggio: ecco dove [IN AGGIORNAMENTO]

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Allerta rossa anche per la giornata di domani, giovedì 18 maggio, in Emilia-Romagna, per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e per la Romagna.

Il bollettino è stato emesso dalla Protezione civile regionale. Pur non essendo previste precipitazioni in Emilia-Romagna per la giornata di giovedì 18 maggio, viste le piogge intense di questi giorni “si prevede il perdurare di piene elevate su tutti i tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione”, si legge nel bollettino. In particolare sui bacini romagnoli e affluenti del Reno, già interessati da esondazioni e rotte, «permangono condizioni di grave criticità, anche nel reticolo di bonifica.

EMILIA ROMAGNA

Bologna, Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena, Cesenatico, Alto Reno Terme, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castel d’Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello d’Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

TOSCANA

Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio

Scuole aperte invece a Rimini, Riccione, Pesaro e Senigallia

Notizia in aggiornamento

In via generale i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore non vanno recuperati e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Differenza fra sospensione attività didattiche e chiusura degli istituti scolastici

La sospensione delle attività scolastiche può essere causata da eventi straordinari, simile alla sospensione delle attività durante le vacanze di Natale o Pasqua. In questo caso, solo il personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) è tenuto a recarsi a scuola, mentre gli allievi e i docenti non sono obbligati ad esserci. Se i docenti devono svolgere attività previste dal piano annuale, come ad esempio collegi docenti o consigli di classe, possono farlo. In ogni caso, il Dirigente scolastico ha la facoltà di rimandare tali attività e di preavvisare i docenti coinvolti.

Se il personale ATA non può raggiungere la scuola, deve giustificare la propria assenza attraverso i permessi previsti dal contratto, come ferie retribuite.

In caso di chiusura della scuola a causa di eventi gravi, come nevicate o alluvioni, o per interventi di manutenzione straordinaria che impediscono l’accesso ai locali, la comunità scolastica viene interessata. Le assenze in questo caso sono legittimate e non richiedono giustificazioni o decurtazioni economiche.

Il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligatoria e l’articolo 1256 del Codice civile stabilisce che l’obbligazione cessa quando, per cause non imputabili al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo dell’adempimento.

I giorni di chiusura della scuola a causa di forza maggiore sono considerati servizio effettivamente prestato, poiché il dipendente non è in grado di prestare la propria attività a causa di cause esterne decise dai Sindaci o dai Prefetti. Questi giorni di chiusura sono utili a qualsiasi titolo, come ad esempio i 180 giorni per l’anno di prova o la proroga/conferma di una supplenza.

In generale, i giorni di lezione persi a causa di forza maggiore non vanno recuperati e l’anno scolastico è valido anche se non si raggiungono i 200 giorni di lezione.

Cosa succede, invece, se le attività didattiche non sono sospese, ma si svolgono regolarmente le lezioni? In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal contratto collettivo nazionale: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

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