La regola è la mancata spettanza del punteggio integrativo, mentre il suo riconoscimento costituisce un’eccezionale facoltà attribuita alla commissione in relazione a speciali qualità dimostrate dal candidato durante il corso di studi o all’esame finale. La decisione di non assegnare in tutto o in parte il punteggio integrativo non deve essere motivata, essendo richiesta la motivazione solamente se la commissione decide di premiare lo studente. Lo ha statuito la VII Sezione del Consiglio di Stato nella Sentenza 31 maggio 2024, n. 4921.
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Esame di Maturità: possibile non assegnare punteggio integrativo, non è necessaria motivazione. Sentenza
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