Esame terza media 2023: tre prove scritte e un colloquio. Prove Invalsi requisito di ammissione. NOTA Ministero [PDF]

Esame terza media 2023: tre prove scritte e un colloquio. Prove Invalsi requisito di ammissione. NOTA Ministero [PDF]

Spread the love

Dopo la maturità, anche l’esame di terza media ritorna “al passato”, dunque con le modalità previste prima della pandemia. La conferma arriva da una nota ministeriale emanata il 7 febbraio in cui si forniscono le indicazioni per l’esame conclusivo per la scuola secondaria di primo grado.

ESAME TERZA MEDIA_NOTA

Requisiti di ammissione all’esame

In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Prove d’esame

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l’articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all’esame di Stato sono:

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Votazione finale

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.