“L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa” (art. 8 D.L. 62/2017). L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023. La Circolare MIM Prot. n. 4155 del 07 febbraoo2023 ha normato il corretto svolgimento dello stesso. Con la richiamata circolare si sono fornite informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a Norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.
Riferimenti normativi
Il vademecum, brillantemente elaborato dal collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo “Casali del Manco 2”, prevede un eccellente corredo normativo e una singolare trattazione della tematica. A seguire la normativa essenziale per gli esami di Stato conclusivi del I Ciclo.
- Circolare MIM prot. N. 4155 del 07/02/2023 – Nota informativa concernente gli Esami di Stato ne primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023.
- D.Lgs. 62/2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107.
- DM 741/2017 – Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo.
- DM 742/2018 – Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze.
- Nota MI – prot. 1865/2017 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- Nota MI prot. 312/2018 – Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo
- D.M. 742/2017 – Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative.
- Nota MI prot. 7885/2018 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.
- Nota MI prot. N. 5772/2019 – Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.
Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo: requisiti di ammissione all’esame
In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.
La non ammissione, quando?
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza potrà essere determinato dalla media conseguita negli scrutini finali nei tre anni di permanenza.
Suggerimenti per la ponderazione dei voti del triennio
Il vademecum elaborato dal collegio dell’Istituto comprensivo “Casali del Manco 2” diretto, con magistrale competenza dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Agatina Giudiceandrea, vero manager e competente dirigente dello Stato, prevede specifiche ponderazioni chesaranno così diversificate:
- 20% per il primo anno;
- 20% per secondo anno;
- 60% per il terzo anno.
Voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.
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