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Il personale docente e i consigli delle classi quinte della secondaria di secondo grado sono attualmente impegnati, rispettivamente, nella presentazione delle domande in qualità di commissario esterno e nella designazione dei membri interni delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2022/23.
Commissioni d’esame
Gli esami di stato di II a.s. 2022/23, con il ritorno alla normativa ordinaria, si svolgeranno con commissioni composte da componenti interni ed esterni.
Nello specifico, in ciascuna istituzione scolastica le commissioni d’esame sono costituite una ogni due classi; ciascuna commissione è composta da un presidente esterno, tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
Obbligo partecipazione
Nell’OM n. 45/2023 si sottolinea che la partecipazione agli esami di Stato è uno degli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, fatte salve le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Di conseguenza, non è permesso rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, se non per casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Nomina commissari interni
I commissari interni sono designati dai consigli di classe, sulla base di determinati criteri indicati nell’OM n. 45/2023. Ecco quali
La suddetta designazione, come leggiamo nell’Allegato 5 alla nota n. 9260 del 16 marzo 2023, deve avvenire entro il 29 marzo 2023.
Domanda commissari esterni
Per partecipare agli esami di maturità, in qualità di commissari esterni, è necessario presentare domanda tramite Istanze Online, inoltrando il modello ES-1. La domanda, come leggiamo nel succitato Allegato 5, va inoltrata nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 5 aprile 2023.
Sono tenuti a presentare domanda, in qualità di commissario esterni:
– i docenti di ruolo (compresi i docenti assegnati sui posti di potenziamento), in servizio in scuole statali secondarie di secondo grado, non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
- che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
– i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in scuole statali secondarie di secondo grado, non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
- che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Come detto sopra, la partecipazione agli esami di Maturità è uno degli obblighi propri della funzione docente, tuttavia vi sono alcune categorie di personale che possono non partecipare ai predetti esami. Rientrano in tali categorie i docenti che fruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/92.
Accettazione nomina commissario interno facoltativa
Così leggiamo nell’articolo 12, comma 2-lettera e), dell’OM 45/2023:
- i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;
Dunque, possono non accettare la designazione del consiglio di classe, in qualità di commissari interni, i docenti:
- con disabilità personale;
- che assistono un soggetto con grave disabilità (ossia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, nonché parenti o affini entro il terzo grado, in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).
Domanda commissario esterno facoltativo
Nella nota n. 9260 del 16 marzo 2023, che al riguardo rinvia al DM n. 183/2019, leggiamo che hanno facoltà di presentare domanda in qualità di commissario esterno i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992
Dunque, anche in questo, non sono tenuti a presentare domanda in qualità di commissario esterno i docenti:
- con disabilità personale;
- che assistono un soggetto con grave disabilità (ossia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, nonché parenti o affini entro il terzo grado, in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).
Presidente di commissione
Quanto detto per i docenti vale anche per gli aspiranti Presidenti di commissione. Ricordiamo che hanno l’obbligo di presentare domanda in qualità di Presidente:
- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili
Anche in tal caso, l’obbligo diviene una facoltà (per cui possono anche non presentare domanda) per i dirigenti che si trovino in situazione di disabilità personale ovvero che assistano un soggetto con grave disabilità (vedi sopra), come leggiamo sempre nella nota del 16 marzo (richiamandosi al DM 183/19):
Si precisa che, qualora i citati dirigenti scolastici si trovino in situazione di disabilità o usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i., gli stessi hanno facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione.
Maturità 2023, come inoltrare la domanda per Presidenti e Commissari esterni. La Guida
Maturità 2023, cosa succede in caso di sostituzione di uno dei membri della Commissione?
, https://www.orizzontescuola.it/esami-stato-secondo-grado-2023-docenti-con-legge-104-domanda-facoltativa-come-presidenti-e-commissari/, Docenti,esami di stato II grado, ,