Per gli studenti ucraini profughi di guerra ci saranno misure specifiche per la valutazione e lo svolgimento degli esami di Stato. Così come disposto dall’art. 46 “Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini” del decreto legge n. 50. Le disposizioni saranno oggetto di un’ordinanza ministeriale
Sull’ordinanza è arrivato il parere favorevole del CSPI.
Il CSPI nella premessa “accoglie favorevolmente l’adozione di modalità di valutazione finale e partecipazione agli esami di Stato attente alla complessità del processo di apprendimento maturato in un contesto di guerra e alle ripercussioni del conflitto sugli apprendimenti degli alunni e degli studenti profughi ucraini, anche in considerazione dei risvolti psicologici e sociali che il conflitto ha provocato”.
Sul contenuto dello schema di Ordinanza, al fine di favorire una valutazione finale che consenta di tenere conto delle effettive ripercussioni degli eventi traumatici vissuti dagli studenti ucraini negli ultimi tre mesi, sia sul piano psicologico che su quello degli apprendimenti, il CSPI ritiene opportuno, “qualora non sia possibile ai consigli di classe di esprimere una valutazione
sufficiente in una o più discipline nelle classi intermedie del secondo ciclo di istruzione, di non prevedere l’attribuzione di valutazioni non sufficienti, ma di esprimere la valutazione finale, anche in questi casi, attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana e sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche“.
Esonero partecipazione esami
Nello schema di ordinanza si prevede l’esonero dalla partecipazione agli esami di Stato di terza media e maturità.
Così l’articolo 4:
In deroga all’articolo 6 del Decreto legislativo e al Decreto esami primo ciclo, il consiglio di classe delibera l’esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza n. 64 del 2022 in
considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Per gli alunni di cui al comma 1 l’esame di Stato è sostituito dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe effettuata secondo le modalità di cui all’art. 2.
E così l’articolo 5 sulla maturità:
In deroga all’articolo 13 del decreto legislativo, il consiglio di classe delibera l’esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini frequentanti la classe quinta che non siano in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza n. 65 del 2022, in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi.
Per gli studenti di cui al comma 1, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe redige un attestato di credito formativo recante elementi informativi sull’indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi.
, 2022-06-02 17:31:00, Per gli studenti ucraini profughi di guerra ci saranno misure specifiche per la valutazione e lo svolgimento degli esami di Stato. Così come disposto dall’art. 46 “Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini” del decreto legge n. 50. Le disposizioni saranno oggetto di un’ordinanza ministeriale
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