La precedenza data dalla Legge 104/92 consente al docente beneficiario di essere escluso dalla graduatoria interna di istituto, ma solo in presenza di precise condizioni. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“ Un mio collega con 104 per assistenza del genitore, potrebbe essere escluso dalla graduatoria interna, anche se il comune del domicilio dell’assistito è diverso da quello dove si trova la scuola di sua titolarità? Considerando il fatto che esiste un istituto in un comune più vicino al genitore, rispetto a quello dove lavora attualmente? ”
La precedenza di cui parla la nostra lettrice è quella prevista nell’art.13 del CCNI sulla mobilità nel punto IV):
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità ; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
Questa precedenze consente al docente di essere escluso dalla graduatoria interna di istituto al fine di salvaguardare la sua titolarità nella scuola in presenza di contrazione nell’organico.
Questo diritto sussiste, però, soltanto in presenza di precise condizioni, esplicitate nello stesso CCNI
Il docente in possesso della succitata precedenza, prevista nel punto IV) dell’art.13 del contratto sulla mobilità, può usufruire dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto soltanto se è titolare in una scuola ubicata nel comune del domicilio dell’assistito o nel comune viciniore.
Qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso da quello del familiare bisognoso di assistenza, l’esclusione dalla graduatoria si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento nel comune dell’assistito. Se nel comune dell’assistito non vi sono scuole richiedibile il trasferimento deve essere richiesto nel comune viciniore con scuole richiedibili
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, il suo collega ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto soltanto se ha presentato domanda di trasferimento secondo le regole precedentemente indicate.
In assenza della domanda di trasferimento sarà inserito nella graduatoria interna di istituto secondo il suo punteggio e, in presenza di contrazione nell’organico, se risulterà in coda nella graduatoria, sarà dichiarato soprannumerario a prescindere dalla precedenza 104
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