Con il documento depositato agli atti della seduta del 22/11/23, Ancodis rappresenta il punto di vista dei docenti “vicari” dei dirigenti scolastici che vivono la scuola sul doppio binario dell’insegnamento e della collaborazione al dirigente scolastico.
In premessa:
Nel sistema scolastico italiano – innovato dalla riorganizzazione della rete scolastica dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – è più che mai evidente la complessità del governare ed organizzare la scuola, impegnata a garantire il diritto allo studio e alla formazione, chiamata ad adempiere ai tanti obblighi, a vecchie e nuove incombenze previsti dal legislatore.
Facciamo subito chiarezza rappresentando la realtà di fatto: un dirigente scolastico si fa carico di una istituzione scolastica autonoma e anche di una reggenza perché coadiuvato nel quotidiano lavoro da tutte le figure di sistema e, in particolare, dal cosiddetto “vicario” che oggi – pur non avendo alcuna identità giuridica e contrattuale – lo collabora rendendo per un intero anno scolastico sicuramente “sostenibile” un lavoro particolarmente gravoso!
E ricordiamo che al DS impegnato in una reggenza viene meno la sua costante presenza ed il regolare svolgimento della funzione dirigenziale nella scuola di titolarità nella quale potrà anche in quella confidare sempre nel vicario che lo coadiuva nella quotidiana gestione e nell’azione organizzativa della propria Istituzione scolastica.
La responsabilità e il carico di lavoro del DS sono riconosciuti dal MIM e dalle OO.SS.; purtroppo, così non avviene per il vicario: il suo servizio, la sua professionalità espletata sia nell’attività di collaborazione che in quella di insegnamento, il suo senso di responsabilità, il suo spirito di appartenenza e di servizio alla comunità scolastica non hanno alcun riconoscimento.
Sulla proposta di legge in discussione:
Nel lontano 2020, il Ministero della Pubblica Istruzione ha chiesto un parere al Consiglio di Stato sulla “sopravvivenza” dell’art. 459 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994 (esonero del Vicario) nel contesto dell’autonomia scolastica e della funzione dirigenziale.
Il Consiglio di Stato scrive che l’eliminazione dell’esonero del vicario sarebbe in evidente contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni scolastiche autonome”.
Nel concludere il parere, il CdS ribadisce la necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame.
Quindi, per il CdS risulta opportuna la conferma della previsione dell’esonero e ribadisce la necessità di iniziative legislative finalizzate a colmare questo vulnus giuridico nella scuola autonoma.
Con l’art. 1 comma 329 della Legge 190/2014 (Legge di bilancio 2015) viene abrogato l’articolo 459 della legge n. 297/94, riguardante gli esoneri e semiesoneri del vicario: in altre parole – non tenendo conto della Sentenza del CdS del luglio 2020 – per mere necessità di bilancio dello Stato si cancella
la possibilità giuridica dell’esonero creando di fatto una ferita alla scuola con il conseguente indebolimento del funzionamento organizzativo e didattico delle comunità scolastiche!
La fine dell’istituto dell’esonero per i vicari ha imposto la quotidiana ricerca di una complicatissima mediazione tra l’attività di insegnamento e le funzioni organizzative, gestionali e amministrative delegate dal ds, ha comportato in tutti un maggiore senso di responsabilità e spirito di servizio.
La proposta:
Cogliamo l’occasione per avanzare una proposta che riteniamo organica, innovativa, di sistema e coerente alla complessità della scuola autonoma.
Per il vicario di TUTTE le scuole occorre procedere con:
l’esonero dall’attività di insegnamento,
il riconoscimento della funzione giuridica,
l’introduzione della figura nel CCNL,
previsione dell’orario di servizio settimanale e con il vincolo di permanenza nella scuola per almeno tre anni.
Inoltre, la retribuzione dovrà essere prevista con una risorsa economica dedicata nel Fondo per il MOF sulla base di criteri generali definiti in sede di contrattazione nazionale (per es. ore di servizio aggiuntivo, numero di giorni in sostituzione per assenza del dirigente scolastico, servizio in scuola in
reggenza, reperibilità, fascia di complessità dell’Istituzione).
Infine, si deve prevedere la valutazione professionale del vicario da parte del ds che riteniamo opportuna per la verifica degli obiettivi e dei risultati raggiunti al termine di ciascun anno scolastico.
Non possiamo non evidenziare che l’incarico di vicario non deve portare a forme spurie di gerarchizzazione della funzione docente ma DEVE PRODURRE dopo un triennio e a seguito di valutazione positiva effetti tangibili nella carriera quali:
– una certificazione formale nel curriculum professionale
– un congruo punteggio nella graduatoria di istituto
– una riduzione del 25% nella permanenza della fascia stipendiale di appartenenza
– deve essere prerequisito per l’accesso al concorso per la carriera dirigenziale se in possesso dei necessari titoli culturali
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