Ferie ATA, i principali pronunciamenti dell’ARAN

Ferie ATA, i principali pronunciamenti dell’ARAN

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L’ARAN nel corso degli anni è intervenuta più volte sulla questione delle ferie per il personale ATA. Si tratta di norme non sempre chiare che non a casa hanno determinato la necessità di porre dei quesiti all’ARAN che ha risposto nei modi che ora segnaliamo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto?

In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi

continuativi di riposo nel periodo 1luglio-31 agosto.”

Dalla disposizione contrattuale in esame si evince che:

a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;

b) nella programmazione di tali turni il dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1luglio – 31 agosto;

c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;

d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal dirigente scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio.

Pertanto, il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro – in assenza di una tale richiesta – non può non garantirli.

Si ritiene, comunque, che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie.

L’assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA in ferie?

Per quanto attiene all’individuazione delle ipotesi di assenza che comportino la necessità di sostituzione del DSGA, il contratto non fornisce dettagliate indicazioni.

Tuttavia, logica e buon senso vorrebbero che si dia luogo alla sostituzione, con conseguente conferimento di incarico specifico, quando l’assenza del titolare, anche in considerazione della durata, potrebbe causare un disservizio alla scuola. Sotto tale profilo si osserva che nella medesima direzione è orientata la normale sostituzione del restante personale ATA, soprattutto a seguito dell’emanazione della legge n. 190/2014.

Tanto premesso, in assenza del coordinatore amministrativo, il dirigente scolastico, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, potrà conferire un incarico all’assistente amministrativo al fine di provvedere alla sostituzione del DSGA assente.

Per quanto concerne l’istituto delle ferie, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 sancisce espressamente che “compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando il dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1luglio – 31 agosto” 

L’istituto scolastico, presso il quale il personale ATA è in assegnazione provvisoria, è tenuto a far fruire le ferie da questi già maturate e non godute presso la scuola di titolarità?

L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Pertanto, in generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

In proposito, però, sembra utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.

Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.

Come si calcolano i giorni di ferie per il personale ATA a tempo indeterminato e con orario di servizio su 5 giorni settimanali?

Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29.11.2007, all’articolo 13, comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni. Ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32, dopo tre anni di contratto.

, 2022-04-11 06:10:00, L’ARAN nel corso degli anni è intervenuta più volte sulla questione delle ferie per il personale ATA. Si tratta di norme non sempre chiare che non a casa hanno determinato la necessità di porre dei quesiti all’ARAN che ha risposto nei modi che ora segnaliamo.
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