Il Ministero per le disabilità ha pubblicate le FAQ sulle modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità a favore dei Comuni previste per l’anno 2023 dal decreto interministeriale del 24 agosto 2023.
Cosa prevede il decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 agosto 2023, recante i Criteri di riparto del Fondo pari a 100 mln di euro per l’assistenza all’autonomia e alla
comunicazione degli alunni con disabilità e il piano di riparto a favore dei Comuni?
Il Decreto 24 agosto 2023 prevede lo stanziamento e il riparto delle risorse destinate ai Comuni per il 2023, che si aggiungono ai 100 milioni già annualmente previsti ed erogati, con il Decreto 10 agosto 2023, per i servizi garantiti per gli alunni delle scuole superiori da Regioni, Città metropolitane e Province. Come noto, la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione è prevista dall’articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per gli alunni certificati ai sensi della legge stessa. Queste figure, che realizzano l’integrazione scolastica, debbono essere fornite, secondo quanto stabilito dall’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998, dai Comuni per la scuola dell’infanzia (asilo), primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie inferiori). Fermo restando l’effettivo utilizzo per il servizio cui le risorse sono destinate, il contributo statale può essere destinato al “potenziamento” del servizio nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l’incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio
Le risorse del presente Fondo stanziate dal Decreto del 24 agosto 2023 rappresentano una nuova forma di finanziamento statale per i Comuni nelle cui scuole sono iscritti alunni con disabilità?
Le risorse in oggetto costituiscono un contributo dello Stato alla spesa che già ordinariamente i Comuni affrontano per fornire il servizio previsto dalla legge 104/1992, ossia per una funzione obbligatoria non nuova per i Comuni. Il decreto ministeriale nulla ha innovato rispetto alla disciplina di questo servizio: se fino ad oggi non era assicurato dal Comune, ove richiesto, dovrà essere istituito appositamente, trattandosi di un obbligo di legge. Se tale servizio era già assicurato, il Comune potrà utilizzare le risorse per potenziarlo.
Qual è il soggetto beneficiario del contributo erogato dal Comune? L’istituto scolastico dove il professionista opera, la famiglia che ha sostenuto la spesa direttamente o il professionista (singolo, associato)?
Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali oltre che ad accordi e consuetudini locali. Di norma la richiesta deve essere effettuata dal Dirigente Scolastico all’ente locale.
Di solito le scuole effettuano la rilevazione dei fabbisogni di assistenza attraverso il GLO (Gruppo di lavoro operativo) della classe frequentata dallo studente con disabilità.
Generalmente gli Enti locali assicurano il servizio contrattualizzando appositi operatori, ricorrendo ad appalti o affidamenti o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc.) che possono assicurare agli studenti il supporto previsto.
Con riferimento a quale periodo può essere utilizzato il contributo?
Il contributo è stanziato con riferimento alla annualità di bilancio che è legata all’anno solare e il relativo Decreto viene di norma emanato ogni anno all’inizio dell’anno scolastico. Il decreto di riparto del fondo per l’anno 2023 consente l’utilizzo delle maggiori risorse assegnate nell’anno scolastico
2022/23 e/o nell’anno scolastico corrente 2023/2024.
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