Formazione professionale, raggiunta intesa per il Contratto Nazionale di Lavoro 2024/27: cosa prevede il nuovo CCNL

Formazione professionale, raggiunta intesa per il Contratto Nazionale di Lavoro 2024/27: cosa prevede il nuovo CCNL

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Come riporta Cisl Scuola, martedì 5 dicembre i sindacati (CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS CONFSAL) e le Associazioni degli Enti (FORMA e CENFOP) hanno ripreso la trattativa per il rinnovo del CCNL della Formazione Professionale per il triennio 2024-2027, con l’obiettivo, non più rinviabile, di giungere alla condivisione del testo e alla sua sigla.

Quello giunto a compimento è stato un percorso contrattuale lungo, impegnativo e responsabile, in un contesto segnato dalle difficili e in alcuni casi insostenibili situazioni in cui versa la formazione professionale. Le ragioni politiche e addirittura di sopravvivenza del sistema nazionale, aggredito dalle spinte disgregatrici e autonomistiche delle amministrazioni regionali e da ricorrenti riforme, seppure sperimentali, che ne hanno ridimensionato l’efficacia, il ruolo e la stessa presenza, hanno prevalso su qualsiasi altra scelta di natura contrattuale.

In questa prospettiva, il nuovo CCNL attribuisce maggiori poteri, riconoscendo autonomia negoziale e decisionale, alla contrattazione di secondo livello, obbligando le stesse contrattazioni — alcune ferme da oltre 15 anni — ad aggiornarsi e armonizzarsi in un quadro più unitario, coeso e omogeneo. A tal fine, alla contrattazione di secondo livello è attribuita, oltre alla disponibilità di un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, una somma ulteriore fino a 1.000 euro pro-capiteuna tantum, come welfare contrattuale.

Il CCNL riprende il tema della “bilateralità”, lasciato in sospeso da alcuni anni, rimodulando gli obblighi, non sempre rispettati, in capo ai datori di lavoro. Sul versante delle libertà e agibilità sindacali, il CCNL riconferma l’impianto precedente, rinsaldando lo stretto legame con l’Ente bilaterale nazionale e con quelli regionali. Il campo di applicazione, in ragione del rilancio del sistema nazionale di Formazione Professionale, viene esteso a tutti i rapporti di lavoro del personale dipendente, ovunque operanti e anticipando, per quanto può fare un CCNL, le future riforme del settore professionalizzante.

Il Contratto, per dare maggiore stabilità al suo impianto, ha una vigenza quadriennale, che diventa biennale per le sole materie economiche. Quest’ultimo aspetto, la cui complessità è data dal disgregato quadro politico e istituzionale in cui versa la FP dal 2001, porta a un aumento delle retribuzioni tabellari di 100 euro mensili (5° livello) nel primo biennio economico 2024-2025. Un risultato non del tutto soddisfacente, che pone da subito l’obiettivo di un ulteriore incremento con il rinnovo del secondo biennio economico 2026-2027.

Un elemento importante di novità è costituito dall’estensione della “sanità integrativa” a tutto il personale dipendente, con costi a totale carico della parte datoriale. È confermata, inoltre, la contribuzione nella misura dell’1% a carico dei datori di lavoro a favore del personale dipendente che aderisce al fondo di previdenza complementare “Espero“. Confermata, altresì, la “progressione economica orizzontale individuale” articolata su 5 scatti quadriennali che, per il solo 5° livello con anzianità di settore di oltre 24 anni, rappresenta un ulteriore e importante beneficio economico.
Rimangono complessivamente in vigore le disposizioni riguardanti gli incentivi legati al lavoro aggiuntivo, al part time, alle attività presso gli istituti di pena o presso comunità di recupero ex tossicodipendenti. Scompare invece la retribuzione progressiva di accesso, introdotta in via sperimentale nel CCNL 2011-2013, per far fronte a richieste di nuove assunzioni, pur in presenza di acclarate crisi economiche.

Il delicato tema dell’orario di lavoro, da sempre terreno di scontro, ha trovato una soluzione condivisa nel richiamare in modo esplicito un impegno medio settimanale di 22 ore di formazione diretta, fino a un massimo di 800 ore annue. Un 30% delle restanti 14 ore settimanali è nella disponibilità del formatore, quale supporto alle attività connesse alla funzione. Le rimanenti ore settimanali sono ricondotte a tutte le funzioni previste dalla declaratoria del formatore, in base agli incarichi ricevuti.

Pur se la parte economica, che sconta le conseguenze di un clima ostile alla FP in generale, e alla IeFP in particolare, non soddisfa appieno le aspettative di molti lavoratori, il rinnovo del CCNL rappresenta un atto di responsabilità e lungimiranza da non sottovalutare. Desta preoccupazione il fatto che altre sigle, scarsamente rappresentative, bussano oggi alle porte degli enti di formazione professionale e a quelle delle amministrazioni regionali, troppo spesso trovandole aperte, a dimostrazione di una disponibilità di alcune Regioni che appare molto sospetta.

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