Foto minori sui siti e social scolastici. Il Garante scioglie ogni dubbio

Foto minori sui siti e social scolastici. Il Garante scioglie ogni dubbio

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Foto minori sui siti scolastici e social scolastici , l’ambiguità è stata risolta. Il Garante Privacy ha definito il perimetro entro il quale muoversi (“A scuola a prova di privacy” maggio 2023).  Un messaggio che tranquillizza quei docenti che ritengono necessari i contenuti fotografici e video per una migliore documentazione dell’attività.

Foto minori, il comportamento delle scuole

Foto minori sui siti  e social scolastici. Finalmente il Garante Privacy con l’aggiornamento del documento “Scuola a prova di privacy” (maggio 2023) ha risolto ogni dubbio sull’opportunità di pubblicare materiale fotografico di alunni e studenti minori. L’ambiguità risiedeva nell’assenza di un suo pronunciamento scritto sulla questione. Da qui la contrapposizione tra chi suggeriva di non pubblicare nulla, ritenendo ininfluente per la comunicazione dell’attività la foto e/0 filmato e chi invece era di parere opposto. In quest’ultimo caso la pubblicazione di foto e video era preceduta da una liberatoria scritta da parte dei genitori. Decisione comprensibile, considerata la complessità del Web, soggetta a molti rischi di divulgazione, soprattutto con la tecnologia 2.0. A questo aggiungo che nel Web ogni “briciola di pane” (foto, video, post,) rimane, in quanto necessario anche alla profilazione del soggetto.
Tra i possibilisti c’erano anche docenti che pubblicavano senza richiedere alcun consenso. Essi lo facevano, basandosi su GDPR ( Nuovo Regolamento europeo al trattamento dei dati personali ) n.679/2016 che ha reso possibile la formulazione del nuovo Codice Privacy (D.m. 101/18). Si legge nel documento europeo: “I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché  le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:  … istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario.”(art 2 sexies).

Il nuovo “A scuola a prova di privacy” (maggio 2023)

Ora ogni dubbio è stato risolto dall’aggiornamento del documento “A scuola di privacy”. L’operazione era necessaria anche per adeguare quello precendente e risalente al 2016, ai nuovi sviluppi della tecnologia che ha aperto ad opportunità, ma anche a nuovi rischi. Si legge nel capitolo Immagini di recite e  gite scolastiche “Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video ” (pag.40).
Sicuramente la presa di posizione è un messaggio rassicurante per chi ha sempre sostenuto la necessità di pubblicare foto e video di alunni e studenti, in quanto è definito il perimetro entro il quale muoversi.

Attenzione ai criteri che accompagnano la pubblicazione

Ovviamente la pubblicazione di foto e video di minori deve essere supportata da alcuni criteri che fanno riferimento alla letteratura ormai consolidata sulla privacy.
Scrivevo su questo portale:
“…la pubblicazione delle foto o di video deve tener sempre presente la finalità istituzionale della scuola (principio della legittimità). Questa è localmente definita dal Ptof che prevede una serie di progetti, attività, iniziative. Il documento costituisce una sorta di Costituzione per il singolo istituto. Da qui la necessità che il documento sia pubblico, quindi accessibile alle famiglie. Ne discende il principio della chiarezza o trasparenza degli intenti, che si traduce anche nella comunicazione della pubblicazione del prodotto nel Web
Pertanto ogni filmato o pubblicazione di foto (anche su bacheche) deve rispondere solo all’esigenza di documentare l’attività didattica che impone il criterio della proporzionalità.
In concreto il materiale da pubblicare non può presentare primi piani, ma la ripresa del piccolo gruppo o dell’intera classe nello svolgimento dell’attività. Occorre tener presente che i singoli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi.
E tutto questo non è poco, ma necessario per rispettare la cautela e la prudenza come criteri per una divulgazione pubblica e intelligente dei dati personali (foto e video).

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/foto-minori-sui-siti-e-social-scolastici-il-garante-scioglie-ogni-dubbio/, Guide,privacy, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Gianfranco Scialpi,

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