Il titolo III “Gestione patrimoniale – beni e inventari” del D.I. 129/2018, all’articolo 29 fornisce una definizione di “Beni”. “ I beni – specifica il comma 1 dell’articolo 29 – che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli”. E specifica, inoltre, al comma 2 che “Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche si osservano, oltre che le disposizioni del codice civile, quelle impartite dagli enti medesimi”. Ecco perché, come ribadisce giustamente, in via previsionale, il comma
3 dell’art. 29 del D.I. 129/2018 “Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d’istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari ai sensi dell’articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ed è trasmesso all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”.
La normativa richiamata
- D.I. 28/8/2018, n. 129;
- C.M. MIUR Prot. n. 8910 del 1 dicembre 2011;
- C.M. MIUR Prot. 2233 del 2 aprile 2012;
- C.M. MIUR Prot. 74 del 5 gennaio 2019.
Cosa contiene il regolamento
Il regolamento contenente, dunque, apposite istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi del c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari di cui al c. 5 art. 31 del D.I. 129/2018.
Alcuni utili definizioni
Il regolamento è corretto che preveda, a monte, un elenco di definizioni di termini utilizzati, per una migliore comprensione e utilizzo dello stesso.
In ragione di questa premessa si intende per:
- “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, collezioni di leggi e decreti, ecc.
- “beni immobili”: edifici, terreni e fabbricati di proprietà della scuola
- “beni mobili registrati seguendo le norme del Codice Civile”: beni di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli
- “beni mobili fruttiferi”: Titoli di stato affidati in custodia all’Istituto Cassiere
- “consegnatario”: a norma dell’art. 30, c.1 del D.I. 129/2018 si intende il DSGA
- “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate di materiali destinati dal consegnatario per l’uso, l’impiego o il consumo
- “docenti e assistenti tecnici affidatari”: i docenti e gli assistenti tecnici che rispondono del materiale affidatogli art. 35, c.1, D.I. 129/2018
- “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di compiti specifici
- “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente funzionale rispetto alle sue finalità
- “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività
- “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati
- “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale
- “opere dell’ingegno”: software, pubblicazioni ecc.
- “proprietà industriale”: marchi ed altri segni distintivi.
Classificazione categorie inventariali
Altra importante previsione di un buon regolamento è la indicazione, nello strumento, della classificazione inventariale che deve fare riferimento agli inventari e alle categorie stabilite dal Regolamento D.I. 129/2018 all’art. 31 e dalla C.M. 8910 del 1/12/2011.
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche, infatti, si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:
- beni mobili;
- beni di valore storico-artistico;
- libri e materiale bibliografico;
- valori mobiliari;
- veicoli e natanti;
- beni immobili.
La C.M. Miur 8910 del 1/12/2011 e il Codice Civile
Per tutti questi beni elencati al precedente paragrafo valgono le regole del Codice Civile riguardo all’Inventariazione e quanto dispone la C.M. Miur 8910 del 1/12/2011.
Per ogni bene, dunque, deve essere indicato:
- Il numero di inventario e la data di iscrizione;
- La specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione all’alienazione ecc.);
- La provenienza o la destinazione del bene;
- La descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile;
- Il valore di carico o di scarico che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella colonna corrispondente alla categoria del bene;
- Eventuali ricavi da alienazioni;
- Eventuali osservazioni ed annotazioni.
Il Regolamento allegato
All’articolo alleghiamo un utile esempio di “Regolamento sulla gestione dei beni e inventari ai sensi c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche” in uso nell’Istituto Comprensivo “Sanremo Levante” di Sanremo che, senza dubbio, rappresenta un importante strumento di gestione del patrimonio di una Istituzione scolastica. Un esempio autorevole di gestione esemplare dei beni dello Stato. La dottoressa Anna Maria Fogliarini è Dirigente Scolastico dal settembre 2007 e dirige, con spiccate competenze manageriali, l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante dalla sua costituzione avvenuta nel settembre 2012.
, 2022-12-06 07:32:00, Il titolo III “Gestione patrimoniale – beni e inventari” del D.I. 129/2018, all’articolo 29 fornisce una definizione di “Beni”. “ I beni – specifica il comma 1 dell’articolo 29 – che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli”. E specifica, inoltre, al comma 2 che “Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche si osservano, oltre che le disposizioni del codice civile, quelle impartite dagli enti medesimi”. Ecco perché, come ribadisce giustamente, in via previsionale, il comma
3 dell’art. 29 del D.I. 129/2018 “Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d’istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari ai sensi dell’articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ed è trasmesso all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”.
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