di Anna Gioria
Se serve ci pu essere un accompagnatore in pi.La scuola deve scegliere mete adeguate a tutti gli studenti. I costi aggiuntivi sono a carico dell’Istituto
Aprile e maggio sono i mesi canonici delle gite scolastiche, ogni anno non mancano spiacevoli episodi di alunni e alunne con disabilit che vengono esclusi. Tale forma di discriminazione contraria al principio in base al quale, la scuola vista come un momento fondamentale per una prima forma di integrazione. Partecipare alla vita di classe e alle attivit ludiche e formative con i compagni e le compagne con disabilit, infatti, il modo pi naturale per prendere coscienza che la diversit fa parte della vita. In particolare, le gite scolastiche e altri piccoli eventi danno la possibilit di rafforzare l’unione e la condivisione di esperienze al di fuori dell’aula scolastica.
Le regole
Sulla tematica intervenuto il Centro Studi Giuridici HandyLex, il servizio a tutela dei diritti delle persone con disabilit, ribadendo, sia l’articolo 3 della Costituzione italiana, sia l’articolo 30 della Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilit sanciscono il diritto degli alunni disabili a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate, come tutti gli altri compagni. In base a tale normativa, se nella classe ci sono bambini disabili o con particolari bisogni, gli insegnanti, nella scelta della meta delle gite scolastiche, dei luoghi da visitare, della struttura dove soggiornare e dei mezzi di trasporto da utilizzare, devono considerare che siano compatibili con le esigenze di tutti. Nel caso in cui non ci fossero tali presupposti, ma la scuola ritiene che la gita importante, e quindi va fatta, occorre che vengano adottato tutti gli accorgimenti e gli adeguamenti necessari affinch l’alluno con disabilit possa aderire.
Un accompagnatore in pi
L’importanza della partecipazione degli alunni con disabilit alle gite scolastiche ribadita, pi volte dal MIUR. La nota 645/02 evidenzia come i viaggi di istruzione rappresentano un’opportunit fondamentale per l’attuazione del processo di integrazione scolastica, pertanto, sostiene che organizzarne uno non accessibile per un studente disabile sarebbe un evidente atteggiamento discriminatorio. Affinch ci non avvenga, la nota del MIUR n. 2209/12, ai sensi del D.P.R. 275/99, sottolinea come ogni scuola pu scegliere in modo autonomo i viaggi di istruzione e le visite guidate. Pertanto, non pi in vigore l’obbligo della presenza di un docente per ogni 15 alunni, nel caso particolare della presenza di un alunno con disabilit si prevede, anche se non obbligatorio, la presenza di un ulteriore docente, o di un familiare. Nello specifico, la partecipazione di un membro della famiglia contemplata nei casi in cui lo studente abbia problemi legati al riposo, debba assumere determinati farmaci o se tracheostomizzato. La scuola, per, non pu subordinare il diritto di partecipazione alla gita dell’alunno con disabilit al presenza di un familiare, n pretendere che quest’ultimo lo accompagni. Spetta, infatti, alla scuola designare un accompagnatore idoneo all’interno della comunit scolastica. Le spese di viaggio dell’accompagnatore devono essere a carico della scuola. Se dovesse essere addebitati alla famiglia, ci troveremo di fronte a una discriminazione perseguibile immagine alla L. n.67/06. Purtroppo le normative sopracitate non sono molto chiare, n vengono applicate nel modo corretto, creando grossi problemi per la partecipazione da parte di alunni con disabilit agli alunni con disabilit.
20 aprile 2023 (modifica il 20 aprile 2023 | 22:37)
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